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Iniziative attuali
Disegno di legge
Di iniziativa dei Senatori Buttiglione e Eufemi
Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione
contro l'ordinamento costituzionale dello Stato.
Onorevoli Senatori,
da più parti è stata intensificata l'azione di sensibilizzazione e di
cooperazione volta a promuovere nuovi momenti di riconoscimento e di
tutela che possano garantire i diritti, le esigenze e le aspettative
delle vittime o dei famigliari superstiti che accompagna anche l'altra
finalità istituzionale che è la custodia della memoria dei fatti che
contiene valori che appartengono a tutta la comunità.
Si fa sempre più forte la esigenza di operare concretamente affinché sia
concessa alle vittime la titolarità di "Vittime del terrorismo",
testimoniando la validità e il valore del sacrificio compiuto da
cittadini e servitori dello Stato per difendere la libertà e
l'ordinamento democratico, dovendosi talvolta registrare un'attenzione
minore verso le vittime che verso i loro carnefici.
La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del
terrorismo è stata oggetto di numerosi interventi a partire dalla legge
13 agosto 1980 n. 466 per passare alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 ,
alla legge 23 novembre 1988 n. 407, alla legge 2 aprile 2003 n. 56 fino
alla legge 3 agosto 2004 n. 206. Né può essere dimenticato l'impulso
derivante dal Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre 1999 che aveva
sollecitato l'elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime
dalla criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla
giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni comprese le spese
legali.
Alla luce di tali interventi è stata emanata la Direttiva Europea 29
aprile2004 , 2004/80/CE.
Da questo breve exursus si comprende l'importanza di tenere viva una
questione che non può essere nascosta.
Non si può permettere la dispersione della memoria storica degli eventi.
Meritevoli sono le iniziative volte a testimoniare con idee e consensi
per ricordare la tragicità dei fatti, gli eventi, la ferocia verso le
vittime.
Non è consentita una rimozione storica di ciò che è accaduto e parimenti
non sia dimenticato il sacrificio dei caduti, assassinati, feriti e
invalidi: non si trattò di vittime di scontri o episodi di guerra
civile, come viene falsamente sostenuto da alcune fonti, ma di cittadini
barbaramente trucidati in una lucida follia eversiva, sfociata talvolta
con "giochi" di tiro al bersaglio.
Gli 'anni di piombo' sono convenzionalmente quelli che vanno dal 1969 al
1989. Alcune fonti indicano più di 5000 attentati, con 455 caduti e 4529
feriti. Dopo le commemorazioni ufficiali, con relativa retorica, la
solidarietà, spesso verbale, si è affievolita. Non solo, ma sono
sopravvenuti un certo fastidio e un misconoscimento, che amareggiano
particolarmente quando sono espresse da personaggi di primo piano della
nostra repubblica.
Sembra quasi che si voglia cancellare il passato, ma i
feriti e gli invalidi, testimoni oggettivi e certi di fatti epocali,
protagonisti loro malgrado di cruenti episodi, non possono essere
facilmente trattati per operazioni di questo tipo. Vengono quindi
considerati una memoria fastidiosa e ingombrante perché provocano nei
cittadini il ricordo di tragicità ed orrori, dovuti, alla luce di
recenti dichiarazioni ufficiali, ad errori, negligenze, reticenze,
omertà, scarsa professionalità e forse anche a tradimenti.
Il presente progetto di legge prevede un riconoscimento simbolico ma
significativo in favore delle vittime del terrorismo.
Con l'articolo 1 si prevede il riconoscimento di "vittima del
terrorismo";
L'articolo 2 definisce i criteri e le modalità per la concessione della
onorificenza alle vittime del terrorismo;
con l'articolo 3 si prevede la Istituzione del Museo Nazionale delle
vittime del terrorismo in un immobile del demanio ubicato nella città di
Torino.
La scelta di Torino è motivata dalla esigenza di riconoscere questa
città come simbolo della lotta all'eversione e al terrorismo avendo
registrato ben 21 assassinii nel periodo 1977 e il 2004
L'articolo 4 prevede infine al soppressione del segreto di stato per le
vicende terroristiche. Tale scelta risponde alla esigenza di verità e di
trasparenza rispetto a vicende che richiedono ogni elemento valutativo
per comprendere i fatti di un periodo che deve essere illuminato.
Articoli
Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e
dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato.
Articolo 1
1. Ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell'Ordine, alla
Magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione
armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente
della Repubblica concede la onorificenza di “vittima del terrorismo” con
la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del
Ministro degli Interni.
Articolo 2
1. La Onoreficenza è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in
caso di decesso ai parenti e affini fino al secondo grado con il decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli interni.
2. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza le vittime del
terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini fino al
secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al
Ministero degli Interni, anche per il tramite delle Associazioni
rappresentative delle vittime del terrorismo.
3. La onoreficenza è corrisposta alla vedova o ai figli all'atto del
decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata o non abbia
figli viene conferita ai parenti e affini fino al secondo grado.
4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere la onoreficenza
previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da
qualunque altro diritto.
5. Con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro novanta
giorni dalla entra in vigore della presente legge, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui all'articolo 1 comma 2;
b) le condizioni previste per il conferimento della onorificenza Il
possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche
contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma
autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
Articolo 3
E' istituito il Museo nazionale delle vittime del terrorismo.
A favore della associazione italiana vittime del terrorismo e
dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato viene
concesso ai sensi del DPR 296/2005 una porzione dell'immobile demaniale
denominato "ex commissariato Doria" sito in Torino, Corso Farini,
limitatamente agli usi strettamente necessari compatibilmente con gli
usi governativi in atto.
Il Ministro per gli Interni e il Ministro dell'Economia e delle Finanze
sono autorizzati a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
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