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Iniziative dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo



 

Iniziative attuali

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo 
(C. 2725 Bornacin e C. 3105 Bielli).

 TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE 

Art. 1. 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo, dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti. 
2. Per quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
Art. 2. 
1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto di chiunque subisce un'invalidità permanente di qualsiasi entità o grado in conseguenza di atti di terrorismo si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni. 
2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che si trovano in collocamento a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti. 
Art. 3. 
1. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80 per cento, causata da atti di terrorismo, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. 
2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in misura pari al 50 per cento del suo ammontare. 
Art. 4. 
1. Coloro che hanno subìto un'invalidità pari o superiore all'80 per cento causata da atti di terrorismo sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 
2. A tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente della capacità lavorativa pari o superiore all'80 per cento, causata da atti di terrorismo, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dall'avente diritto, ai 

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sensi dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
3. Il criterio di cui al comma 3 si applica per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime del terrorismo; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge. 
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 3 e 4 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF. 
Art. 5. 
1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è corrisposta nella misura massima di 516.456 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale. 
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle indennità già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. 
3. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente, non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 
4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 2, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. 
5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 è corrisposta nella misura di 518.456 euro. 
Art. 6. 
1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. 
2. Alle vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. 
Art. 7. 
1. Ai pensionati vittime del terrorismo ed ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori ancora in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. 
Art. 8. 
1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dell'indennità di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo. 
2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta. 
Art. 9. 
1. Gli invalidi vittime del terrorismo e i familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria. 
2. Per la concessione di benefici alle vittime del terrorismo si applicano, qualora più favorevoli, le norme vigenti per i 

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dipendenti civili e militari dello Stato invalidi per cause di servizio e per le vittime di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della NATO. 
Art. 10. 
1. Nei procedimenti di natura penale, civile, amministrativa e contabile il patrocinio delle vittime del terrorismo o dei superstiti è a totale carico dello Stato. 
2. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso di già decorso termine di prescrizione. 
Art. 11. 
1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate la dipendenza dell'invalidità ed il suo grado ovvero la morte da eventi terroristici con atti definiti, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti. Tale procedimento deve essere concluso con deliberazione soggetta alle impugnazioni di cui all'articolo 11, comma 2. 
Art. 12. 
1. Competente per le procedure di natura civile ed, in particolare, in caso di inottemperanza dei relativi provvedimenti da parte della Corte dei conti, è il tribunale monocratico con riferimento alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti, che fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi. 
2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la motivazione di manifesta illogicità. 
Art. 13. 
1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima del terrorismo o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione. 
2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione. 
Art. 14. 
1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto all'ufficio territoriale del governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. 
Art. 15. 
1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969. 

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Art. 16. 
1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 400 milioni di euro per l'anno 2003 e 2,30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978. 
Art. 17. 
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di raccogliere in un testo unico le disposizioni legislative vigenti recanti norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, apportandovi le sole modifiche necessarie ad assicurarne il coordinamento formale, nonché a semplificare le procedure. 



Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo (Testo unificato C. 2725 Bornacin e C. 3105 Bielli). 


EMENDAMENTI 

ART. 1. 
Al comma 1, dopo le parole: a tutte le vittime degli atti di terrorismo, aggiungere le seguenti: e delle stragi, nonché ai loro superstiti, ai. 
Conseguentemente, dopo le parole: di terrorismo ovunque ricorrano nel testo aggiungere le seguenti: e delle stragi. 
1. 1. Bielli. 
ART. 2. 
Al comma 1, dopo le parole: in conseguenza di atti di terrorismo, aggiungere le seguenti: e di strage, ed alle vedove ed agli orfani. 
2. 1. Bielli. 
ART. 3. 
Al comma 3, sono soppresse le parole da: , in misura fino alla fine del periodo. 
3. 1. Bielli. 
ART. 5. 
Ai comma 1 e 5, dopo le parole: della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono aggiunte le seguenti: e successive modifiche ed integrazioni. 
5. 1. Bielli. 
ART. 15. 
Al comma 1, sostituire le parole: dal 1o gennaio 1969, con le seguenti: dal 1o gennaio 1961. 
15. 1. Bielli. 
EMENDAMENTI AL TITOLO 
Dopo le parole: vittime del terrorismo, aggiungere le seguenti: e delle stragi. 
Tit. 1. Bielli.


 

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