Collegato:Comunicato
Stampa del 23 marzo 2011
Disapplicata di fatto la legge in favore delle vittime
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Iniziative attuali
Collocamento obbligatorio per le vittime
del terrorismo
Richiesta di risoluzione parlamentare
La XI Commissione,
premesso che:
la legge 13 agosto 1980, n. 466: «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini
vittime del dovere o di azioni terroristiche» all'articolo 12, prevede
quanto segue: «Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti
appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della
presente legge hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche
amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le
disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 e della legge 1o giugno
1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra
categoria indicata nelle predette leggi»;
la legge 20 ottobre 1990, n. 302: «Norme a favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata» al comma 1, dell'articolo
14, prevede quanto segue: «Il coniuge superstite, i figli ed i genitori
dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non
inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza
delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 hanno ciascuno il
diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2
aprile 1968, n. 482 e della legge 1o giugno 1977, n. 285 e successive
modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle
predette leggi»;
la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata» prevede - all'articolo
1, comma 2, a seguito di molteplici modificazioni - il diritto al
collocamento obbligatorio agevolato per: «I soggetti di cui all'articolo
1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del
presente articolo (ossia gli invalidi di ogni ordine e grado), nonché il
coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico
qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio
di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad
ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (ossia per i
coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa
servizio, di guerra o di lavoro nonché per i soggetti invalidi vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata è consentita l'iscrizione
negli elenchi del collocamento riservato ai disabili esclusivamente in
via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, qualora lo
stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio
senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è
precisata all'articolo 1 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per
l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili). Per i soggetti di cui al presente
comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le
assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili
professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri
fino all'ottavo livello retributivo (ossia le attuali posizioni
economiche da B3 a C2). Ferme restando le percentuali di assunzioni
previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova
di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non
potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanza
nell'organico (periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto
dal comma 1, articolo 2 legge del 17 agosto 1999, n. 288). Alle
assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva
di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68
(periodo aggiunto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126);
il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 novembre
1998, n. 407, introdotto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di
riserva di cui all'articolo 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla
normativa di legge per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 3
agosto 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzione
obbligatoria e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei
lavoratori disabili (interpretazione autentica introdotta dal progetto
di legge n. 2545 Schirru approvato in via definitiva in Senato il 23
febbraio 2011);
la legge 23 dicembre 2000, n. 388 al comma 1 dell'articolo 82 ha esteso
a decorrere dal 1o gennaio 1990 alle vittime del dovere l'applicazione
dei benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990 e dalla legge n. 407
del 1998 fra cui anche il diritto al collocamento obbligatorio;
al comma 5 dell'articolo 82, la stessa legge, ha previsto l'applicazione
dei benefici delle leggi n. 392 del 1990 e n. 407 del 1998, in favore
delle vittime del terrorismo a decorrere dal 1o gennaio 1967, estendendo
i medesimi benefici, incluso il diritto al collocamento obbligatorio
anche alle vittime della criminalità organizzata;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 al
comma 1, lettera b), punto 2, dell'articolo 4 ha riconosciuto alle
vittime del dovere i benefici in materia di assunzioni dirette a
decorrere dal 1o gennaio 1967;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili» all'articolo 3, «Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva»,
in particolare al comma 1, prevede per i datori di lavoro pubblici e
privati l'obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti
alle diverse categorie di disabili di cui all'articolo 1, con modalità
diverse a seconda dell'organico, a partire dalla misura del 7 per cento
dei lavoratori occupati;
al comma 2, dell'articolo 18, la stessa legge, in attesa di una
disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti dei deceduti per causa di lavoro, guerra o di servizio nonché
dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio o di lavoro, attribuisce una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e
privati, a partire da un punto percentuale, commisurata all'organico;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 233:
«Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999,
n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» al comma 2,
dell'articolo 1, espressamente stabilisce: «In attesa di una disciplina
organica del diritto al lavoro per tali categorie (i disabili di cui
all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999) possono essere iscritti negli
elenchi di cui al comma 1;
i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999,
nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi
ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i
coniugi ed i figli di soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998
e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti
elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente
diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli
elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia
stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza
essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause al medesimo
non imputabile»;
la circolare n. 6 del 2009 della Presidenza della Consiglio dei ministri
(dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A.) al punto 4, deroga dal
divieto di assumere, riguardante organismi pubblici statali, strutture
pubbliche statali o partecipate dallo Stato nonché i Ministeri
vigilanti, le categorie protette, nei limiti del completamento della
quota d'obbligo, da ritenersi le due quote di riserva di cui agli
articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) al comma 123
dell'articolo 3 estende, seppur con limitazioni, ai superstiti delle
vittime del lavoro le disposizioni agevolative sul collocamento
obbligatorio già riconosciute alle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata, prevedendo espressamente: «Le disposizioni
relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge
superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano
deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno
dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro»;
la circolare n. 2 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all'oggetto: «Assunzioni obbligatorie al punto 7: Ulteriori
limitazioni per l'esclusione dei soggetti di cui all'articolo 18, comma
2, della legge n. 68 del 1999» espressamente prevede: «Si ritiene
opportuno far presente che i soggetti di cui all'articolo 3, comma 123
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - orfani o in alternativa coniuge
superstite di coloro che deceduti per "fatto di lavoro" - vanno a
soddisfare, così come tutti i soggetti normodotati enunciati
dall'articolo 18 della legge n. 68 del 1999, dalla legge n. 407 del 1998
nonché dalla legge n. 466 del 1980 e successive loro modificazioni, la
quota d'obbligo prescritta dal comma 2 dell'articolo 18 della citata
legge n. 68 del 1999 e quindi, sono computabili esclusivamente in tale
quota di riserva»;
l'interpretazione autentica del comma 2, dell'articolo 1, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni
concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore
dei disabili (atto Camera 2545 Schirru, Fedriga) approvato
definitivamente al Senato il 23 febbraio 2011, il cui relativo testo
unificato prevede all'articolo 1: «Il quarto periodo del comma 2
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto
dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 16, si
interpreta nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in
materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad
esclusivo beneficio dei lavoratori disabili»;
in data 19 ottobre 2010 il Governo, rispondendo all'interrogazione a
risposta scritta n. 5-03384 (prima firmataria onorevole Amalia Schirru)
ammette che «da una prima lettura combinata delle disposizioni parrebbe
discendere che il diritto al collocamento obbligatorio, a favore delle
vittime previsto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché
dei loro familiari, sia preminente rispetto ad analoghi diritti previsti
a favore di altre categorie di soggetti»;
inoltre - nello stesso atto - ritiene opportuno avviare un apposito
tavolo tecnico «che avrà il compito di trovare soluzioni idonee a
garantire l'uniforme applicazione e operatività della disciplina in
materia di collocamento obbligatorio, nonché ogni possibile iniziativa
che conduca alla soluzione della vicenda con l'obiettivo di scongiurare
inopportune contrapposizioni tra persone che, seppur a diverso titolo,
vivono quotidianamente una condizione di fragilità»;
secondo quanto espressamente previsto dal comma 2, dell'articolo 1,
della legge 23 novembre 1998 n. 407, tali soggetti godono del diritto al
collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a
parità di titoli;
per un vuoto legislativo che si è venuto a determinare, è stata loro
preclusa anche l'unica modalità di concreto esercizio di tale diritto,
disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l'impossibilità di
essere ricompresi nei due fondi di riserva ivi previsti;
la quota dell'1 per cento di cui all'articolo 18, comma 2, da cui sono
stati esclusi a seguito del periodo aggiunto dall'articolo 5, comma 7,
del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito dalla legge 3 agosto
2010 n. 126, che ha integrato il comma 2 dell'articolo 1 della legge n.
407 del 1998;
l'altra quota di riserva del 7 per cento prevista dall'articolo 3, con
esclusione dei soggetti tutelati a seguito dell'approvazione definitiva
al Senato il 23 febbraio 2011 del progetto di legge n. 2545 riguardante
l'interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2 dell'articolo
1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per la quale resta comunque
fermo ed esclusivo beneficio dei lavoratori disabili, l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 delle legge 12 marzo 1999, n.
68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva»,
impegna il Governo
ad assumere iniziative interpretative amministrative al fine di dare
concreta attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le
vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e loro
familiari, nonché per i superstiti delle vittime del lavoro, così come
stabilito a loro espressa tutela dalla normativa vigente con obbligo di
assunzione a carico dei datori di lavoro privati e pubblici, in deroga
all'attuale blocco delle assunzioni.
(7-00528)
«Santagata, Cazzola, Rossa, Villecco Calipari, Lenzi,
Damiano».
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