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dell'Interno
Altri documenti:Novità legislative per le
vittime del terrorismo
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COMUNICATO AI SOCI RELATIVO ALLA RICHIESTA PER
IL CONFERIMENTO DELLA ONORIFICENZA DI VITTIMA DEL TERRORISMO
Riferimento alla legge 29 novembre 2007, n. 222, art. 34
, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater ed al decreto del Ministero dell’
Interno del 6 maggio 2008.
Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze
dell’ordine , alla magistratura e ad altri organi dello Stato colpiti
dall’ eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale il
Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di vittime del
terrorismo con la consegna di una medaglia d’oro.
In caso di decesso l’onorificenza è concessa alla memoria.
Per la concessione dell’onorificenza le vittime dirette del terrorismo
ancora in vita ovvero, in caso di decesso della vittima, i seguenti
soggetti aventi titolo nell’ordine come di seguito riportato (con
esclusione della categoria successiva) : coniuge superstite, in mancanza
ai figli, in mancanza ai genitori e così via ai fratelli e sorelle,
nipoti, nonni, suoceri, generi e nuore, sorelle e fratelli o della
moglie o del marito devono presentare domanda direttamente e
preferibilmente alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo di
residenza direttamente (vedasi fac-simile
domanda allegato 1 o 2) anche per il tramite dell’Associazione
Italiana Vittime del terrorismo ove presente nella stessa città, oppure
al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze del Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione-piazza del Viminale 1- Roma.
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente anche da una
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ, rilasciata
dall’anagrafe del comune di residenza, attestante il possesso della
condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza. In
alternativa:
a) lo stato di vittima diretta (per coloro che sono ancora in vita) ;
b) ovvero lo stato di superstite avente titolo (nell'ordine: coniuge
superstite, parente di I o II, affine di I o II grado il cognome) della
vittima deceduta di cui debbono essere precisati cognome e nome;
nonché, per entrambe le fattispecie, indicando gli estremi
dell’attentato (luogo, data) ed eventuale sigla dell'organizzazione
terroristica.
Nei casi in cui siano già state istruite le pratiche per la concessione
dei benefici a favore delle vittime del terrorismo e/o di loro familiari
da parte delle Prefetture di residenza dell’avente titolo,
l’attestazione potrà essere formulata nelle forma sintetica proposta.
La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono
esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
Torino, 23 ottobre 2008
La segreteria
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