Msg. 15 aprile 2011, n. 8902
(1).
Vittime del terrorismo.
Convenzione INPS - Ministero
Interno per il
riconoscimento dei benefici.
(1) Emanato dall'Istituto
nazionale della previdenza
sociale.
Alle vittime del terrorismo
e delle stragi di tale
matrice, e ai loro
familiari, verrà erogato un
incremento del trattamento
di fine rapporto (TFR) se
lavoratori dipendenti,
oppure un'indennità
equivalente al TFR se
lavoratori autonomi o liberi
professionisti: tutto ciò è
possibile grazie alla
convenzione sottoscritta il
13 aprile tra il Ministero
dell'Interno e l'INPS.
La convenzione stabilisce
che spetta al Ministero
adottare i decreti a favore
dei beneficiari, sulla base
degli importi che verranno
calcolati dall'INPS secondo
le modalità indicate dalla
convenzione.
Le vittime del terrorismo e
i loro familiari che
intendono accedere ai
benefici della legge, resi
eseguibili dalla
convenzione, dovranno
presentare la domanda presso
il Dipartimento per le
libertà civili del Ministero
dell'Interno. L'INPS
calcolerà i benefici in base
agli anni di contribuzione e
ai criteri di rivalutazione
stabiliti dalla legge.
La convenzione avrà durata
triennale e potrà essere
rinnovata dalle parti.
Allegato
Convenzione per l'erogazione
della maggiorazione del TFR
ai sensi della L. 3 agosto
2004, n. 206
La presente convenzione
regola i rapporti tra il
Ministero dell'Interno e
l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale per
l'erogazione ai lavoratori
dipendenti iscritti presso
le forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti
gestite dall'INPS, della
maggiorazione del tfr ex
artt. 2 e 3 della L. n.
206/2004 ed ai lavoratori
autonomi iscritti presso le
gestioni per gli artigiani,
i commercianti e i
coltivatori diretti nonché
alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma
26, della L. 8 agosto 1995,
n. 335 dell'indennità ex
art. 3, comma 1-bis della
citata L. n. 206/2004.
Il Ministero dell'Interno
Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione cod.
fiscale n. 80215430580, con
sede legale in Piazza
Viminale n. 1 - 00184 -
Roma, in persona del
Prefetto Angela Pria, nata a
Roma l'11 giugno 1953, per
la sua carica ed agli
effetti del presente atto
domiciliato presso il
Ministero,
e
L'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS)
con sede in Roma, Via Ciro
il Grande 21 - 00144 ROMA,
Partita IVA 02121151001,
nella persona del suo
Presidente dott. Antonio
Mastrapasqua, nato a Roma il
20 settembre 1959, per la
carica ivi domiciliato,
Visti
La L. 3 agosto 2004, n. 206,
e successive modificazioni,
recante nuove norme in
materia di vittime del
terrorismo o di stragi di
tale matrice;
in particolare, gli artt. 2
e 3 della citata L. n.
206/2004 che stabiliscono,
tra l'altro, un incremento
del trattamento di fine
rapporto per i lavoratori
dipendenti individuati dalle
stesse disposizioni;
l'art. 3, comma 1-bis, della
medesima L. n. 206/2004 che
prevede a favore dei
lavoratori autonomi e liberi
professionisti, una
indennità, a titolo di
trattamento equipollente al
trattamento di fine
rapporto;
la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri
27 luglio 2007 contenente
indicazioni per una omogenea
attuazione delle
disposizioni di cui alla
legge n. 206/2004;
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, recante "Codice in
materia di protezione dei
dati personali";
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 concernente il "Codice
dell'amministrazione
digitale";
il D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 "Disposizioni
legislative in materia di
documentazione
amministrativa";
il D.Lgs. 28 febbraio 2005,
n. 42, recante l'istituzione
del sistema pubblico di
connettività (SPC) e la rete
internazionale della
Pubblica Amministrazione;
l'art. 15 della L. 7 agosto
1990, n. 241 e successive
modificazioni, recante
"Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
la Circ. 24 ottobre 2007, n.
122 e la Circ. 11 novembre
2008, n. 98 dell’INPS che
riepilogano le istruzioni in
materia fornite dagli Organi
istituzionali preposti e
recepiscono le osservazioni
fornite dall'Ufficio
legislativo del Ministero
del Lavoro,
ritenuto
necessario individuare
opportune modalità operative
che consentano una
tempestiva erogazione dei
benefìci in argomento
previsti dalla L. n.
206/2004 ai soggetti aventi
diritto,
considerato
che la competenza
all'erogazione dei predetti
benefici è individuata in
capo al Ministero
dell'Interno,
tutto ciò premesso e
considerato, quale parte
integrante della presente
convenzione, le Parti
concordano quanto segue:
Art. 1
Destinatari dei benefici.
I destinatari dei benefìci
sono individuati dal
Ministero dell'Interno,
sulla base delle istanze
prodotte, e comunicati
all'INPS con le modalità di
cui all'art. 3 ultimo comma
del presente accordo, per la
determinazione degli importi
da corrispondere alle
vittime del terrorismo o
delle stragi di tale
matrice, iscritte presso
l'INPS, e ai loro familiari,
iscritti presso l'INPS,
anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed
ai figli anche maggiorenni,
ed in mancanza, ai genitori
anche sui loro trattamenti
diretti.
Art. 2
Oggetto.
L'INPS determinerà l'importo
dovuto secondo le seguenti
modalità:
- Per i lavoratori autonomi
iscritti presso le gestioni
per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori
diretti nonché alla gestione
separata di cui all'articolo
2, comma 26, della L. 8
agosto 1995, n. 335 il
calcolo verrà eseguito
applicando l'aliquota del
6,91 per cento ad un importo
pari 10 volte la media dei
redditi, da lavoro autonomo
o libero professionale degli
ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati ai
sensi dell'art. 3, comma 5
del D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 503 aumentata del 7,5 per
cento.
- Per i lavoratori
dipendenti iscrìtti all'INPS
il calcolo verrà eseguito
tenendo conto della
documentazione relativa al
TFR liquidato oppure ogni
altro documento
equipollente. Ove tale
documentazione non sia
prodotta dagli interessati o
non sia reperibile, si
procederà con gli stessi
criteri utilizzati per i
lavoratori autonomi o liberi
professionisti.
Il Ministero dell'Interno
adotterà i decreti di
liquidazione a favore dei
beneficiari sulla base degli
importi determinati
dall'INPS.
Art. 3
Flusso informazioni tra le
Parti e modalità tecniche.
In fase di prima attuazione
della convenzione, il
Ministero dell'Interno
metterà a disposizione
dell'INPS i dati in suo
possesso relativi a tutti i
soggetti che hanno già
prodotto istanza per i
benefici in argomento.
Per i soggetti non presenti
negli archivi dell'INPS, o
per i quali non siano stati
prodotti dal richiedente,
unitamente alla domanda
documenti utili per il
calcolo, il Ministero
provvederà a richiedere ai
potenziali beneficiari la
produzione dei documenti
necessari a quantificare gli
importi da erogare, secondo
quanto previsto dalle Parti
nell'allegato A della
presente convenzione, e si
occuperà del loro successivo
inoltro all'INPS.
Per agevolare, a regime, le
attività dell'INPS di
quantificazione degli
importi da erogarsi, il
Ministero dell'Interno
predisporrà la modulistica
con i documenti necessari,
da produrre all'atto della
presentazione della domanda
presso i competenti Uffici
dello stesso Ministero.
Tutte le comunicazioni tra
Ministero ed INPS inerenti
l'attuazione della presente
convenzione avverranno a
mezzo PEC.
Art. 4
Responsabilità.
L'INPS assicura la puntuale
applicazione dei criteri di
quantificazione degli
importi stabiliti nell'art.
2 della presente
convenzione.
Il Ministero dell'Interno si
impegna a comunicare
tempestivamente all'INPS
ogni variazione normativa
che interverrà
successivamente alla
presente convenzione.
Il Ministero dell'Interno è
unico responsabile
dell'erogazione dei benefici
e assume la legittimazione
passiva per eventuali
contestazioni, avvalendosi
del supporto
tecnico-consulenziale
dell'INPS che si dovesse
rendere necessario per la
difesa dell'Amministrazione.
Art. 5
Privacy.
Le Parti si vincolano, per
quanto di rispettiva
competenza, alla scrupolosa
osservanza delle
disposizioni contenute nel
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, in particolare per
quanto concerne la sicurezza
dei dati, gli adempimenti e
la responsabilità nei
confronti degli interessati,
dei terzi e dell'Autorità
del Garante per la
protezione dei dati
personali.
Ai sensi dell'articolo 11
del citato decreto
legislativo, i dati trattati
in applicazione della
presente convenzione
dovranno essere pertinenti,
completi e non eccedenti
rispetto alle finalità
perseguite.
Le Parti, in qualità di
autonomi titolari dei
trattamento, assicurano che
i dati personali vengano
utilizzati per fini non
diversi da quelli previsti
dalle disposizioni normative
vigenti e limitatamente ai
trattamenti strettamente
connessi agli scopi di cui
alla presente convenzione.
È assicurato, altresì, che -
al di fuori dei casi
previsti dalla legge - i
dati medesimi non siano
divulgati, comunicati,
ceduti a terzi né in alcun
modo riprodotti.
In conformità a quanto
sopra, ciascuna delle Parti
avrà cura di impartire
precise e dettagliate
istruzioni agli addetti al
trattamento che, operando in
qualità di incaricati,
avranno accesso ai dati
stessi, secondo quanto
disposto dall'articolo 30
del D.Lgs. n. 196/2003.
Articolo 6
Durata.
La presente convenzione ha
durata triennale, con
decorrenza dal giorno
successivo alla sua
sottoscrizione e potrà
essere rinnovata, su
conforme volontà delle
Parti, da manifestarsi per
atto scritto.
Art. 7
Adeguamenti tecnici.
Le Parti si impegnano ad
apportare eventuali
modifiche e/o integrazioni
alla presente convenzione
qualora, nel corso della sua
esecuzione, dovessero
verificarsi variazioni del
quadro normativo o si rilevi
l'opportunità dì
miglioramenti procedurali.
Letto, approvato e
sottoscritto
Roma, 13 aprile 2011
Per il Ministero
dell'interno - Dipartimento
per le libertà civili e
l'immigrazione
Il Prefetto
Angela Pria
L’Istituto nazionale della
previdenza sociale
Il Presidente
Antonio Mastrapasqua





