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Novità legislative per le vittime del terrorismo
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Novità legislative in favore delle vittime
del terrorismo
Decreto 6 maggio 2008 - Ministero dell'Interno
Onorificenza di «Vittima del terrorismo»
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222 di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo
sviluppo e l'equità sociale, che all'art. 34, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater dispone che:
«Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze
dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti
dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di «vittime del
terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro»;
«L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del
terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il
secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'interno»;
«Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del
terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il
secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni
rappresentative delle vittime del terrorismo»;
Considerato che, a norma del comma 2-septies del medesimo art. 34, le
caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis e le condizioni
previste per il conferimento dell'onorificenza sono definite con decreto
del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
La domanda, presentata, anche per il tramite delle
associazioni delle vittime del terrorismo, al Ministero dell'interno o
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di residenza, è
corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma
autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il
conferimento dell'onorificenza, nonchè di eventuali documenti reputati
necessari per una esatta valutazione.
La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono
esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
Art. 2.
L'istruttoria delle domande è demandata al Ministero
dell'interno e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di
residenza delle vittime del terrorismo, secondo le seguenti procedure:
a) per le domande presentate direttamente al Ministero dell'interno, la
Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione provvede, appena
acquisita la documentazione di cui all'art. 1, a richiedere un
dettagliato rapporto sulle circostanze dell'evento alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
La stessa Direzione centrale, ove necessario, acquisisce ulteriori
elementi informativi presso l'amministrazione o ente di appartenenza
della vittima del terrorismo;
b) per la domanda presentata nel luogo di residenza della vittima, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo provvede, appena acquisita
la documentazione di cui all'art. 1, a corredarla di un dettagliato
rapporto sulle circostanze dell'evento, ove lo stesso si sia verificato
nel proprio ambito territoriale.
La Prefettura provvede ad inoltrare la documentazione completa al
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la
cittadinanza e le minoranze la quale, ove necessario, completa
l'istruttoria. acquisendo il rapporto sull'evento dalla Prefettura dove
è avvenuto l'evento ed eventuali elementi informativi
dall'amministrazione o ente di appartenenza della vittima del
terrorismo.
Per gli eventi verificatisi fuori dal territorio dello Stato, gli
elementi istruttori sono richiesti alla competente autorità consolare.
Art. 3.
Si prescinde dalle procedure di cui all'art. 2 ove si
tratti di eventi che abbiano avuto ampia risonanza nella pubblica
opinione.
Art. 4.
In caso di decesso della vittima del terrorismo
l'onorificenza è concessa alla memoria.
Art. 5.
L'onorificenza è concessa dal Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, sentita la Commissione
consultiva di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, istituita presso il Ministero
dell'interno.
Si prescinde dal parere della Commissione quando i caratteri dell'evento
e la risonanza che questo ha suscitato in seno all'opinione pubblica
conclamino l'opportunità del conferimento dell'onorificenza.
Art. 6.
Non possono conseguire l'onorificenza coloro che siano
incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di
riabilitazione.
Coloro che siano incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici
uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire
l'onorificenza nè, avendola conseguita, possono fregiarsene.
Art. 7.
L'onorificenza concessa alla memoria è attribuita al
coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata
sentenza di separazione con addebito.
In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo ai sensi
del comma precedente, l'onoreficenza è attribuita ai figli; in mancanza
dei figli, ai genitori.
In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in
mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.
Art. 8.
La medaglia, di cui all'art. 1, ha il diametro di mm 35
e reca, nel recto, l'emblema della Repubblica contornato dalla dicitura
«VITTIMA DEL TERRORISMO» e nel verso, fra due serti di alloro e di
quercia, il nome dell'insignito, il luogo e la data dell'evento
terrosistico.
La medaglia è appesa ad un nastro di rosso, caricato al centro da una
lista interzata in palo di verde, di bianco e di verde bordata alle
estremità da due liste affiancate, l'esterna di verde e l'altra di
bianco.
Art. 9.
Alla spesa derivante dall'applicazione del presente
decreto si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 2313 dello stato
di previsione del Bilancio del Ministero dell'interno -- Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione - Missione 5 - Immigrazione
accoglienza e garanzia dei diritti - Programma 5.1 - garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale -
Macroaggregato 5.1.2 - interventi.
Art. 10.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti
per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 6 maggio 2008
Il Ministro: Amato
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 350
- Il logo dell'onoreficenza -
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