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Novità legislative per le vittime del terrorismo
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Iniziative attuali
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 27 luglio 2007.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
gli articoli 2 e 5;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei
familiari superstiti degli aviatori italiani
vittime dell'eccidio
avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni
per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge
finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006,
con il quale il prefetto Gianlorenzo
Fiore e' stato nominato
Commissario straordinario di Governo per
l'attuazione della legge
3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di
indirizzo al
fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima
legge n. 206 del 2004;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella
riunione del 27 luglio
2007;
E m a n a
la seguente direttiva:
Premessa.
Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste
aspettative di
riconoscimento di quanti, vittime e
familiari, hanno pagato un
tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per
fatti
di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che
ha visto
uniti, nello stesso tragico
destino, rappresentanti delle
Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita' nell'ambito del
sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini,
e' intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto
2004, n. 206, di
seguito denominata: "legge n. 206 del 2004" nell'intento di
offrire
alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti,
strumenti piu'
adeguati di tutela e sostegno.
E' in forza del legame
di appartenenza alla comunita'
democraticamente fondata, contro cui e'
stata portata una vera e
propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro
familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del
2004 di una
normativa affatto speciale,
caratterizzata da istituti
particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni
tra gli
appartenenti alla medesima categoria, benefici
economici, fiscali,
assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in
deroga alle
norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure,
talune
gia' note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma
tutte finalizzate ad apprestare un sistema
di provvidenze non
meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro
familiari.
1. Come e' noto, la legge n. 206
del 2004, all'interno di un
complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di
cui all'art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di
benefici di
natura indennitaria, gia' previsti dalla precedente legislazione,
ha
introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani,
siano essi
dipendenti pubblici o privati,
lavoratori autonomi o liberi
professionisti, nonche' dei cittadini stranieri per eventi
accaduti
sul territorio nazionale, e dei loro familiari,
vittime di atti di
terrorismo e di strage di tale matrice.
Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari,
incidono in
maniera particolare sui trattamenti
pensionistici e sul relativo
trattamento fiscale; rideterminano
l'entita' delle speciali
elargizioni; dispongono l'erogazione di un nuovo
ulteriore assegno
vitalizio; rimodulano in senso piu' ampio
le disposizioni che
attribuiscono ai superstiti delle
vittime, con un'invalidita'
permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa,
la
concessione di due annualita' di pensione;
pongono a carico dello
Stato la spesa per l'assistenza
psicologica e per il patrocinio
legale delle vittime e dei loro familiari;
eliminano gli oneri di
partecipazione alla spesa sanitaria.
A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune - anche
alla luce dell'opera svolta dal Commissario
straordinario nominato
dal Governo nel settembre del 2006 - alcune indicazioni che agevolino
le singole amministrazioni competenti ad
una attuazione omogenea
delle norme in parola. Indicazioni,
queste, che non possono
prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare
problematicita'.
2. Occorre, in primo luogo, ricordare come
destinatari delle
disposizioni in parola sono le vittime,
cioe' coloro che sono
deceduti ovvero che hanno riportato un'invalidita'
permanente in
conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice,
ed
i familiari anche superstiti.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla
legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma
1270), sono altresi'
destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del
disastro aereo di Ustica del 1980,
nonche' le vittime e loro
familiari della cosiddetta "banda della Uno bianca".
Per l'individuazione dei familiari superstiti, soccorre il
rinvio
operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente
e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali
rinvii,
sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall'art.
6 della
legge n. 466 del 1980, come integrato dall'art.
4, comma 2, della
legge n. 302 del 1990 e, da ultimo,
dall'art. 82, comma 4, della
legge n. 388 del 2000. Ancorche' tale norma abbia ad oggetto l'ordine
in base al quale si provvede
alla erogazione della speciale
elargizione prevista dalla richiamata legge
n. 466 del 1980, la
stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti
meritevoli
dell'intervento di sostegno e di assistenza da
parte dello Stato.
Cio', peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non
dispongano diversamente, individuando
puntualmente gli aventi
diritto, in concorso con la vittima,
ovvero nella qualita' di
superstiti.
Sempre con riferimento ai soggetti
destinatari delle norme in
parola, un aspetto particolare merita di
essere approfondito. Si
tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi
appartenenti
all'Unione europea o extracomunitari) a
vedersi riconosciuto il
complesso di benefici previsti dalla legge
n. 206 del 2004, per
eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.
Se, da un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei
loro
familiari (nei termini e con le modalita'
attribuite ai cittadini
italiani) a percepire la speciale elargizione e le altre
indennita',
non puo' essere revocato in dubbio
il diritto degli stessi agli
analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti,
a parita' di evento lesivo, ai cittadini italiani.
E' del tutto ovvio come il nascere
di un tale diritto e'
subordinato alla sussistenza di due fattori, l'uno oggettivo, l'altro
soggettivo.
Il primo, come gia' detto, e' dato dalla circostanza che
l'evento
lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il
secondo fattore e'
costituito dalla necessita' che il
soggetto straniero ed i suoi
familiari siano titolari, al
momento dell'evento, o anche
successivamente, di una posizione
contributiva obbligatoria in
Italia.
E' quest'ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che
deve sussistere per i cittadini italiani e
che e' condizione per
l'applicazione dei benefici di cui trattasi.
All'accertamento delle invalidita' permanenti
riportate dagli
stranieri e dai cittadini italiani residenti all'estero provvedono le
apposite commissioni mediche nominate dall'autorita'
consolare del
luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5,
comma 7, e
art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n.
510 del
1999).
I relativi oneri di funzionamento sono anticipati
dal Ministero
dell'economia e delle finanze e rimborsati
dalle amministrazioni
competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.
Sul punto si ricorda che al Ministero dell'interno la disciplina di
settore (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica
n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei
confronti, non solo dei propri dipendenti, bensi' anche a favore
dei
cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le
quali e' determinata l'amministrazione
competente, nonche' degli
stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.
3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di
quelli pensionistici e previdenziali, e' necessario
fare chiarezza
sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.
A tale riguardo occorre considerare come il trattamento di
favore
disposto dalla legge n. 206 del 2004 in forme e
modalita' diverse
(attribuzione dei benefici combattentistici, con
l'art. 2; aumento
figurativo dei versamenti contributivi, con l'art. 3;
equiparazione
ai grandi invalidi di guerra e
modalita' di determinazione del
trattamento di quiescenza, con l'art. 4)
si riferisce, come gia'
sottolineato con riferimento ai cittadini
stranieri, a tutti i
soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria - ovvero
gia' in quiescenza, la' dove i
benefici medesimi siano utili a
rideterminare la misura della pensione -
e, quindi, anche ai
lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.
Depone in tale senso la lettera della legge n. 206 del
2004, sia
la' dove individua i destinatari "in chiunque subisca o abbia
subito
un'invalidita' permanente" o con il ricorso ad espressioni
analoghe
(cfr. art. 2, comma 1; art. 3, comma
1; art. 4) e sia la' dove
prevede espressamente tale categoria di
soggetti (cfr. art. 2,
comma 3; art. 3, comma 1).
Se, da una parte, quindi occorre
affermare il diritto dei
lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione,
e' indubitabile che l'attuazione delle medesime disposizioni -
anche
in assenza di qualsivoglia indicazione da parte
del legislatore -
pone una serie di delicati problemi
che afferiscono, sia alla
individuazione dei criteri per applicare
a tale categoria di
lavoratori benefici "disegnati"
essenzialmente per i pubblici
dipendenti (si pensi, in riferimento all'art. 2,
comma 1, ai "tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione" di cui
all'art.
2, comma 1 della legge n. 336 del 1970; alle "ricadute" sul
TFR del
beneficio medesimo e di quello ex
art. 3, comma 1; ovvero, con
riguardo all'art. 7, ai criteri di
adeguamento costante delle
pensioni), sia agli enti competenti a
determinare ed erogare i
relativi benefici. Aspetti problematici,
peraltro, riscontrati in
sede applicativa anche nei riguardi
dei lavoratori dipendenti
privati.
Nonostante cio', le pur oggettive difficolta' attuative non possono
e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalita' di
ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.
Sara', pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale porre, quanto prima, allo studio, sentiti ove
necessario i
competenti enti previdenziali, uno o piu' interventi normativi
volti
ad individuare, se del caso anche
con il ricorso a modalita'
perequative, i criteri di applicazione
delle norme in parola ai
lavoratori privati, autonomi o liberi
professionisti ed ai loro
superstiti.
4. Per effetto del disposto dell'art. 2, comma 1, della
legge n.
206 del 2004, in sede
di liquidazione della pensione e
dell'indennita' di fine rapporto o di altro trattamento equipollente,
a favore di chi abbia subito un'invalidita'
a seguito di fatto
terroristico, indipendentemente
dall'entita' e dal grado
dell'invalidita' medesima, devono essere
attribuiti tre aumenti
periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete
al coniuge superstite e agli orfani
sulle rispettive pensioni
dirette.
Occorre considerare come, ai fini
dell'attribuzione di tale
beneficio, non possono essere operate
distinzioni tra i familiari
delle vittime decedute in costanza di attivita' lavorativa (che hanno
titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di
deceduti gia' in
godimento del trattamento di quiescenza
(che hanno diritto alla
pensione di reversibilita), cio' in quanto il rinvio all'art. 2 della
legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo
a
tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro
familiari,
sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.
5. La legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre,
ampliato la platea dei destinatari dell'aumento figurativo
di dieci
anni di versamenti contributivi, utili ad
aumentare, per una pari
durata, l'anzianita' pensionistica
maturata, la misura della
pensione, nonche' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento
equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206
del 2004).
Tale beneficio, infatti, prima limitato
alle sole vittime che
avevano subito un'invalidita' permanente inferiore all'80
per cento
della capacita' lavorativa, e' stato ora esteso a
tutti coloro che
hanno subito un'invalidita' permanente ed
ai loro familiari (ivi
compresi i superstiti), anche
sui loro trattamenti diretti,
prescindendo dall'entita' e dal grado dell'invalidita' medesima.
La chiara dizione della legge n. 206 del 2004, che
esplicitamente
indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o
autonomi,
conferma quanto gia' detto con riguardo al
diritto dei lavoratori
autonomi o dei liberi professionisti ad
essere destinatari dei
benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.
E' da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che
i beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano
al
momento dell'evento un'attivita' lavorativa. Peraltro,
la norma in
parola sara' operativa, ed il beneficio potra' essere applicato, se e
nel momento in cui i destinatari saranno titolari di
una posizione
contributiva obbligatoria.
E' inoltre da dire che nell'ipotesi in cui gli aventi
diritto al
beneficio de quo siano gia' in pensione al
momento dell'evento, a
loro favore dovra' essere effettuata
la rideterminazione del
trattamento di quiescenza in godimento.
Quanto, poi, al regime fiscale da
riservare ai trattamenti
pensionistici presi in considerazione dall'art. 3, e' da ritenere, ai
sensi del comma 2 della medesima
disposizione, che la previsione
agevolativa dell'esenzione dall'IRPEF
si applichi sull'intera
pensione e non soltanto sulla parte
corrispondente all'aumento
figurativo dei versamenti contributivi.
Cio' in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente
alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.
In tale senso non puo' non essere considerato
come il comma 794
della legge finanziaria per il 2007
abbia modificato l'art. 3,
comma 1, della legge n. 206 del 2004
medesima, sostituendo, con
riguardo al grado di invalidita', le parole
"inferiori all'80 per
cento" con quelle di "qualsiasi entita". Ne consegue
il venir meno
del trattamento fiscale di minor favore
riservato alle pensioni
corrisposte a fronte di una invalidita' inferiore all'80 per
cento,
che sono, cosi', equiparate alle pensioni
cui hanno diritto i
soggetti invalidi in misura pari o superiore all'80 per
cento e, al
pari di queste, possono, pertanto, fruire
dell'esenzione totale
dall'IRPEF. Nei suesposti termini e', anche, il parere
dell'Agenzia
delle entrate.
6. Particolarmente significativi sono i benefici
riservati alle
vittime che abbiano riportato un'invalidita'
permanente pari o
superiore all'80 per cento della capacita'
lavorativa, cui sono
riconosciuti, oltre all'equiparazione per ogni effetto
di legge ai
grandi invalidi di guerra, il diritto
immediato alla pensione
diretta, calcolata e rideterminata secondo quanto previsto
dall'art.
4, comma 2, della legge n. 206 del 2004,
con criteri applicabili
anche ai superstiti aventi diritto alla
pensione indiretta o di
reversibilita' (comma 3).
Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a
dare sollecita attuazione alle disposizioni
teste' ricordate, in
particolare per quanto attiene all'erogazione
agli aventi diritto
dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, secondo quanto previsto
dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Da ultimo (art. 4, comma 2-bis, introdotto dall'art. 1, comma 792,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge
finanziaria 2007), e'
stata prevista un'ulteriore misura di sostegno a
favore di coloro
che, in presenza di un'invalidita' permanente
non inferiore ad un
quarto della capacita' lavorativa, abbiano
proseguito l'attivita'
lavorativa. La misura del trattamento di pensione loro spettante,
al
raggiungimento del periodo massimo
pensionabile, anche con il
concorso dell'aumento figurativo dei dieci
anni di versamenti
contributivi (di cui si e' detto al
precedente punto 5), e', in
questo caso, pari all'ultima
retribuzione annua integralmente
percepita, rideterminata con l'applicazione dei
benefici di cui
all'art. 2, comma 1 (c.d. "benefici
combattentistici"). Anche il
trattamento pensionistico cosi' determinato e' esente dall'IRPEF,
al
pari di quanto previsto per le pensioni di cui ai commi 2 e
3 (art.
4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di
cui al comma 2-bis e' espressamente
determinato anche secondo le
modalita' stabilite al precedente art. 3, cosicche' sembra
corretto
applicare la norma di esenzione totale
dall'IRPEF (comma 4) al
trattamento pensionistico in esame. In
tale senso e', anche, il
parere espresso dall'Agenzia delle entrate.
7. L'art. 8, comma 2, della legge n.
206 del 2004, dispone
l'esenzione di ogni imposta diretta o
indiretta per l'erogazione
delle indennita'.
Si ritiene, in proposito (conformemente,
del resto, all'avviso
espresso dall'Agenzia delle entrate) che
ai trattamenti di fine
rapporto e indennita' equipollenti non possa estendersi il regime
di
totale esenzione, essendo questo espressamente
previsto solo per i
trattamenti pensionistici.
Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara
esenti da
qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le "indennita" erogate ai
sensi della legge n. 206 del 2004, deve
ritenersi che l'esenzione
IRPEF si applichi, comunque, alla quota
del TFR o trattamento
equipollente erogato in attuazione delle norme speciali recate
dalla
legge in esame.
8. Il legislatore della legge n. 206
del 2004 ha introdotto,
altresi', alcuni benefici di natura
indennitaria, provvedendo a
rimodulare la misura massima della
elargizione, gia' individuata
dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1, della
legge n. 302
del 1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla
percentuale
di invalidita' riportata, in ragione di 2.000
euro per ogni punto
percentuale; beneficio esteso anche alle
elargizioni gia' erogate
alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e
2 dell'art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non
puo',
qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva
dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.
Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, ex
nunc, agli invalidi permanenti con inabilita' non inferiore al 25 per
cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale
assegno vitalizio non reversibile
di 1.033 euro che, solo
limitatamente a coloro che gia' beneficiano dell'analoga
provvidenza
di cui all'art. 2 della legge n.
407 del 1998, si aggiunge
all'assegno vitalizio di 500 euro.
In caso di decesso della vittima che ha riportato un'invalidita'
permanente di grado non inferiore ad
un quarto della capacita'
lavorativa, ai familiari aventi diritto
alla pensione (in questa
ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli
e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due
annualita',
comprensive della tredicesima
mensilita', del trattamento
pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).
Anche in questo caso, peraltro, non
rileva, ai fini della
individuazione dei beneficiari della norma, la
circostanza che il
dante causa fosse deceduto in attivita' di servizio o in posizione di
quiescenza. E', dunque, ininfluente ai fini
dell'applicazione della
norma la circostanza che il familiare superstite fosse
titolare del
diritto alla pensione di reversibilita' o di pensione indiretta.
9. Di particolare rilievo la disposizione della legge
n. 206 del
2004 che dispone la rivalutazione delle percentuali di
invalidita'
gia' riconosciute ed indennizzate, in
conseguenza dell'eventuale
intercorso aggravamento fisico e del
riconoscimento del danno
biologico e morale (art. 6, comma 1).
Sulle modalita' di attuazione di questa disposizione da parte
dei
competenti organi sanitari, si e' espresso il Consiglio di Stato
con
il richiamato parere del 2006, nel senso che la
condizione globale
della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti
fisici,
psichici e morali che abbiano riflesso
permanente sulla capacita'
lavorativa, va valutata - caso per
caso - sulla base del danno
complessivo non patrimoniale subito, con l'espressione
di un unico
valore percentuale di invalidita' permanente.
In proposito, e' opportuno rivolgere un
invito alle competenti
Direzioni generali dei Ministeri della difesa e dell'interno
perche'
le commissioni ospedaliere competenti ai
sensi dell'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n.
510 del 1999, tengano
sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di
quanto previsto
dall'art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.
10. Il legislatore con la legge n.
206 del 2004 ha inteso,
altresi', ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime
del
terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico
dello Stato la
spesa per l'assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e
riconoscendo
loro l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
per ogni tipo di
prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
Per quanto attiene al diritto
all'assistenza psicologica e'
indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia
di assistenza in forma indiretta (art.
3 della legge n. 595 del
1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate
non siano in grado di assicurare
l'erogazione delle prestazioni
richieste (ovvero non siano in grado di
assicurarle con la dovuta
tempestivita) la vittima dell'evento
terroristico ed i suoi
familiari, previa autorizzazione dell'azienda
sanitaria locale,
potranno rivolgersi ad un professionista
privato ed ottenere il
rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalita'
fissate
dalla regione.
Tali indicazioni, pero', non appaiono
sufficienti ad esaurire
l'ambito del beneficio garantito dall'art. 6, comma 2, alle
vittime
di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti,
come reso ostensivo dall'appostamento di uno specifico
stanziamento
di bilancio a decorrere dall'anno 2004, pone a diretto
carico dello
Stato l'obbligo di fornire assistenza psicologica. La
legge n. 206
del 2004 non precisa le modalita' attraverso le quali lo
Stato deve
garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri
provvedimenti, da adottare con
ogni possibile sollecitudine,
individuare i criteri, nell'ambito
delle risorse finanziarie
disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo
e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese
sostenute,
il diritto dei medesimi ad un'adeguata assistenza psicologica.
L'art. 9 prevede che le vittime ed i loro familiari
siano esenti
dalla partecipazione alla spesa per
ogni tipo di prestazione
sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in
combinato disposto
con l'art. 4 - che estende
alle vittime del terrorismo con
invalidita' superiore all'80 per cento benefici gia' previsti per gli
invalidi di guerra - impone che ai soggetti destinatari
della legge
n. 206 del 2004, con la percentuale di invalidita'
sopra indicata,
spetti il diritto ad usufruire
gratuitamente anche dei farmaci
inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la
differenza
di prezzo tra farmaci generici e le
corrispondenti specialita'
medicinali coperte da brevetto.
Per quanto, invece, attiene alle vittime
del terrorismo e loro
familiari cui sia riconosciuto un grado di
invalidita' inferiore
all'80 per cento, la disposizione contenuta nell'art. 9 non puo'
che
riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale
alla generalita' degli assistiti, con cio' intendendo le
prestazioni
che per la loro natura e per le loro caratteristiche
di rilevanza,
efficacia ed appropriatezza sono
state incluse nei "livelli
essenziali di assistenza" (ai sensi dell'art.
117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione). Depone in tal senso la
circostanza
che, l'espressione "partecipazione
alla spesa" (ovvero
"compartecipazione alla spesa") e' costantemente utilizzata nei testi
normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in
base a norme statali o regionali, e' posta a carico
dell'assistito
(c.d. "ticket").
La norma, infatti, vuole assicurare l'esenzione totale da qualunque
forma di partecipazione, disposta sia da norme dello
Stato, sia da
norme regionali, per le prestazioni
sanitarie fruite presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale o le
strutture private
accreditate, nonche' dall'obbligo di pagare
la differenza tra il
prezzo di rimborso dei medicinali generici
e il prezzo delle
specialita' medicinali coperte da brevetto.
11. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a
favore di
coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro
familiari,
e' stato riconosciuto il diritto all'assistenza
processuale ed e'
stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle
vittime
in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul
punto,
debbono trovare applicazione le norme
recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, in materia di
spese di giustizia ed in particolare di
patrocinio a spese dello
Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della
legge n.
206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.
12. E' da dire, infine, che le indicazioni attuative
contenute in
questa direttiva, lungi dall'esaurire l'attenzione del
Governo nei
confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalita' di
terrorismo, potranno coniugarsi con nuove
iniziative legislative,
anche di natura interpretativa, intese in questa
ultima ipotesi a
recepire i piu' favorevoli orientamenti
che nella giurisprudenza
dovessero venire a consolidarsi.
Inoltre, e' condizione indispensabile
che i Ministri piu'
direttamente coinvolti nell'attuazione della legge n. 206 del 2004
-
il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della
previdenza
sociale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della
difesa, il Ministro della giustizia, il
Ministro della salute -
impartiscano tutte quelle
disposizioni, anche di carattere
organizzativo, per la tempestiva erogazione dei benefici ai
soggetti
aventi diritto, semplificando, per quanto possibile, gli
adempimenti
burocratici e monitorando costantemente l'attivita'
dei dipendenti
uffici.
Le eventuali difficolta' applicative dovranno essere rappresentate
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
che porra' in atto le
iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in
volta necessarie.
Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale vorra', in
particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso
i presidenti dell'INPS, dell'INPDAP e dell'ENPALS.
La presente direttiva, previa registrazione da parte
della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 9, foglio n. 95
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