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Novità legislative per le vittime del terrorismo
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Iniziative attuali
Oggetto: Vittime del terrorismo, Erogazione gratuita farmaci classe
C
Si comunica che, per effetto di quanto disposto dalla Legge 24 dicembre
2007 n.244 ( legge finanziaria per il 2008), l’erogazione gratuita dei
farmaci di classe C – nei limiti previsti dalla vigente normativa – è
stata estesa a tutti gli “invalidi vittime di atti di terrorismo e delle
stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti,
limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori”, identificati in Piemonte con i codici V 01.2 (se con
invalidità superiore all’80%) e V 01 (se con invalidità inferiore all’
80%).
In sostanza, quindi, ai fini dell’erogazione dell’assistenza
farmaceutica, non esiste più alcuna differenziazione tra i due codici V
01.2 e V 01 che hanno entrambi diritto a:
o Esenzione totale dal ticket sui farmaci;
o esenzione dell’obbligo del versamento della differenza di prezzo tra
farmaci generici e le corrispondenti specialità medicinali coperte da
brevetto;
o erogazione gratuita dei farmaci di fascia C, nei casi in cui il medico
ne attesti la comprovata utilità terapeutica apponendo sulla ricetta la
dicitura “Legge 203/2000” (o similare).
Con l’occasione si ritiene utile fornire di seguito un riepilogo delle
modalità di prescrizione e di dispensazione dei farmaci di classe C in
regime di SSN:
o i medicinali erogabili ai sensi della legge 203/2000 sono sia quelli
classificati come “C” nell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)
che quelli classificati nelle fasce A e B con nota limitativa, anche se
prescritti al di fuori dei casi previsti dalla nota limitativa stessa;
o le ricette in questione sono spedibili in regime di SSN solo qualora
contengano sia la dicitura “Legge 19 luglio 2000 n.203 (o similare), che
uno dei codici ammessi (G01, G02, V01, V01.2);
o non è prevista la multiprescrizione e non è dovuta alcuna quota di
partecipazione;
o sulla ricetta il farmacista apporrà la fustella del farmaco erogato;
o le ricette di cui sopra devono essere raggruppate ed inserite
nell’ultima mazzetta, prima di quelle per l’assistenza integrativa,
seguendo un’unica numerazione progressiva;
o i farmaci dispensati sono soggetti alla trattenuta SSN, nelle aliquote
note.
Da FarmaPiemonte
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