Altri documenti:Vittime del terrorismo,
Erogazione gratuita farmaci
classe C
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 27
luglio 2007.
Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e delle
stragi, a norma della legge 206/04
Circolari applicative di
INPDAP E
INPS,
ottobre 2007 (con riserva di ulteriori aggiornamenti)
Nota Operativa
INPADAP sull'esenzione IRPEF del 13.12.2007
La legislazione sulle vittime del
terrorismo (dal sito del Ministero degli Interni)
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Novità legislative in favore delle vittime
del terrorismo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di
studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.
(09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009 )
->
Leggi il decreto
-> I DUE NUOVI BANDI 2010
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 30 ottobre
2009,
n.
181. Regolamento
recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione
dell'individualita' e del danno biologico e morale a carico delle
vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.
206. (09G0186)
-> Leggi il decreto
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 2 del 9/01/2009 il
Bando di concorso pubblico, con scadenza della presentazione delle
domande al 9 febbraio 2009, per l'assegnazione di borse di studio,
relative all'anno scolastico/accademico 2007-2008, in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e
dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,
delle vittime e dei superstiti - figli ed orfani - delle vittime del
dovere.
Segnaliamo il Decreto del Ministero
dell'Interno: "Onorificenze di Vittime del Terrorismo"
del 6 maggio 2008 riportato a pag. 21 della G.U. n. 149 del 27
giugno 2008
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VEDI COMUNICATO E MODULI
-> Scarica il facsimile
Finanziaria 2008: Novità legislative per le vittime del terrorismo
Legge 24/12/07 n. 244 (Finanziaria 2008)
Art 2
comma 105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle
vittime della criminalita` organizzata, di cui
all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e successive modificazioni, e ai loro
familiari superstiti, alle vittime del dovere,
di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari
superstiti, nonche´ ai sindaci vittime di
atti criminali nell’ambito dell’espletamento
delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono erogati i benefi`ci di cui all’articolo
5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, come modificato dal comma 106.
comma 106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole:
«calcolata in base all’ultima retribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «in misura
pari all’ultima retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni
superstiti, ancorche´ non conviventi
con la vittima alla data dell’evento terroristico,
e` altresi` attribuito, a decorrere dal 26
agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile
di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni
»;
c) all’articolo 9, comma 1, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
soggetti e` esteso il beneficio di cui all’articolo
1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I benefi`ci di cui
alla presente legge si applicano anche agli
eventi verificatisi all’estero a decorrere dal
1º gennaio 1961, dei quali
sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall’attuazione della presente legge»
sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo
Art. 3
comma 123. Le disposizioni relative al diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese agli orfani o, in alternativa, al
coniuge superstite di coloro che siano morti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermita`
che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro.
Legge n. 222 del 29/11/07 i
Art. 34.
Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del
dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti. Ulteriori
disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.
comma 2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle
Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato,
colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno
morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
comma 2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e' conferita alle
vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini
entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'interno.
comma 2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le
vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini
entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza
o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni
rappresentative delle vittime del terrorismo.
comma 2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o ai figli in
caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o
non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo
grado.
comma 2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere
l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro
diritto.
comma 2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e' provato con dichiarazione,
anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma
autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
comma 3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di
terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via
ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi
pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile
va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per
cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a
titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto,
un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un
importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione,
rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta
indennità e' determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
comma 3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e' la medesima
delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004,
n. 206.
comma 3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e' valutato in 2
milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008
e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
comma 3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme
pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria
competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004,
n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti
benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero
provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla
predetta legge n. 206 del 2004.
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