Moduli d'iscrizione all'Associazione:
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Statuto dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo
ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO
E DELL’EVERSIONE CONTRO L’ORDINAMENTO DELLO STATO
STATUTO
TITOLO I – GENERALITÀ
Art. 1 Denominazione e sede
1. È costituita l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e
dell’Eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato, di
seguito brevemente definita l’Associazione, con sigla AIVITER . Il
presente statuto si richiama all’atto costitutivo del 20 marzo 1985 del
quale accoglie i principi ispiratori e fondanti unitamente a quelli
caratterizzanti l’opera di Maurizio Puddu, che ha presieduto
l’Associazione dalla fondazione sino al 21 maggio 2007.
2. L’Associazione ha diffusione nazionale ed ha sede legale e sociale in
Torino.
3. L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo
di lucro anche indiretto. Essa si ispira e applica, in quanto possibile
ed opportuno, alle norme di cui alle leggi n.266 del 1991, n. 662 del
23.12.1996, Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, e n. 383 del
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e aderisce alle
relative istituzioni e programmi.
Art. 2 Finalità
1. L’Associazione svolge un’azione di sensibilizzazione e di
cooperazione volta a promuovere il riconoscimento e la tutela dei
diritti delle vittime, invalidi e loro famigliari anche superstiti e
famigliari dei caduti, secondo le loro legittime aspettative. Opera
pertanto affinché sia attribuita a tutti tali soggetti la qualifica di
‘vittima del terrorismo’ con tutte le prerogative e i benefici di legge,
a livello nazionale, europeo ed internazionale.
2. L’Associazione cura e custodisce la memoria storica degli eventi di
terrorismo, nonché di quella delle vittime, che appartengono a tutta la
comunità, ritenendo di contribuire in tal modo a prevenire nuovi episodi
di eversione.
3. L’Associazione svolge opera di didattica e di divulgazione rivolta a
tutti, ma in particolare alle nuove generazioni, rendendosi anche
promotrice di incontri con studenti di ogni ordine e grado. A tal fine
organizza un archivio per la conservazione degli atti e delle ricerche,
per la raccolta di volumi, documentazioni anche video-fotografiche e di
materiale di studio utile ai fini di non dimenticare e tramandarne la
memoria alle nuove generazioni.
4. L’Associazione organizza, gestisce e implementa un portale Internet,
attualmente denominato www.vittimeterrorismo.it, quale sede
istituzionale dell’archivio memorialistico, punto d’informazione e di
contatto per gli associati e aperto ai cittadini.
5. L’Associazione opera in Italia e in Europa, anche in collaborazione
con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubblici e privati aventi
analoghe finalità, e può aderire a modelli di tipo federativo, pur
conservando comunque la propria identità e specificità ideale ed
organizzativa.
6. L'Associazione persegue le sue finalità mediante: l'organizzazione,
diretta o partecipata, di iniziative istituzionali e culturali; la
collaborazione con altre organizzazioni ed enti sia nazionali che
internazionali allo scopo di potenziare le attività istituzionali;
l'attuazione di forme adeguate di comunicazione anche multimediale;
l'ideazione, diretta o partecipata, di pubblicazioni, ricerche, mostre,
esposizioni museali e simili con intenti didattici e culturali;
l'organizzazione di meetings, convegni, conferenze, altri eventi nonché
qualsiasi iniziativa culturale e/o sociale coerente con i principi
contenuti nel presente articolo.
7. L’Associazione elabora e promuove la presentazione di proposte
legislative finalizzate all’ulteriore tutela dei soggetti indicati nel
comma 1 precedente.
Art. 3 Attività
1. Ai fini di cui al precedente articolo, l’Associazione, in
particolare:
a) Cura la stesura dell’elenco delle vittime e superstiti per un
sistematico aggiornamento anagrafico dei soggetti coinvolti e dei fatti
che li hanno riguardati.
b) Assume e promuove iniziative intese ad offrire opportuna assistenza,
consulenza e informazione a tutti gli associati, in materia
pensionistica, legale, sanitaria e per la presentazione di domande
amministrative e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
c) Partecipa ad iniziative e programmi di prevenzione ed assistenza, in
caso di attentati terroristici in collaborazione, con gli organi
istituzionali preposti.
d) Può richiedere di costituirsi parte civile a favore delle vittime nei
processi contro autori di attacchi terroristici, in conformità alle
disposizioni previste dall’ordinamento giudiziario penale italiano.
e) Assume le più idonee iniziative per garantire agli associati una
costante e tempestiva informazione su leggi, decreti, circolari, norme e
relativi aggiornamenti, utilizzando preferibilmente, quale strumento di
comunicazione nei confronti degli associati, la posta elettronica.
f) Cura il sito Web www.vittimeterrorismo.it, organo ufficiale e
principale di comunicazione dell’Associazione
TITOLO II - ASSOCIATI
Art. 4 Associati
1. Gli associati dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e
dell’Eversione contro l’Ordinamento Costituzionale dello Stato – AIVITER,
si dividono nelle seguenti categorie:
a. Associati fondatori
b. Associati ordinari
c. Associati sostenitori
d. Associati onorari
2. Sono associati fondatori, come da atto costitutivo del 20 marzo 1985,
i signori Giovanni Berardi, Adele Andreis vedova Casalegno, Antonio
Cocozzello, Severa Marone vedova Croce, Leone Ferrero, Mario Deorsola,
Dante Notaristefano, Sergio Palmieri, Giovanni Picco e Maurizio Puddu.
3. Sono Associati ordinari tutti coloro che hanno diritto al
riconoscimento della qualifica di ‘vittima del terrorismo’ e condividono
le finalità dell’Associazione, nonché i loro famigliari anche
superstiti. Possono inoltre aderire all’associazione quali Associati
ordinari, i cittadini che riconoscano il presente statuto e che per loro
storia personale e visione culturale condividano armonicamente le
finalità dell’Associazione.
4. Sono Associati sostenitori i cittadini che riconoscono, approvano e
sottoscrivono le norme che regolano l’attività e le finalità
dell’Associazione e che intendono sostenerla economicamente con
contributi liberali.
5. Possono essere nominati Associati onorari quei cittadini che si siano
particolarmente distinti per impegno civico e qualità morali.
Art. 5 – Ammissione all’Associazione
1. Per divenire Associati gli aventi diritto sono tenuti a inoltrare una
domanda d’adesione dettagliata contenente generalità, residenza,
professione, appartenenza ad eventuali altre associazioni anche di
categoria, ed esibendo la documentazione che attesta la condizione di
vittima del terrorismo, di superstite o di famigliare; qualora non
vittime dirette, la motivazione che li spinge ad aderire. La domanda
dovrà contenere anche il consenso al trattamento dei dati personali
sensibili nell’ambito della normativa prevista dalla Legge 675/96 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Sull’accettazione della domanda di adesione, decide il Consiglio
direttivo a suo insindacabile giudizio. Le domande di adesione saranno
sottoposte per la ratifica alla prima assemblea degli Associati.
Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati
1. Ogni Associato ha diritto all’elettorato attivo e passivo ed alla
partecipazione alla vita associativa.
2. L’adesione all’Associazione comporta, per ogni associato, i seguenti
obblighi:
a) osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti
legittimamente adottati;
b) uniformarsi alle deliberazioni, adottate dagli organi competenti,
riguardanti le attività, la vita associativa, la partecipazione interna
ed i rapporti con il mondo esterno;
c) corrispondere le quote associative, eventualmente stabilite.
Art. 7 – Decadenza degli Associati
1. Gli Associati possono decadere:
a) per dimissioni
b) per morosità
c) per violazione delle norme o per indegnità.
2. Contro la decisione di decadenza è possibile il ricorso ai Probiviri.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 8 – Elenco e durata degli organi
1. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati.
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vice Presidente o i Vice Presidenti
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei revisori dei conti
h) Il Collegio dei Probiviri
i) I Coordinatori di area
2. La durata di tutti gli Organi e degli incarichi è triennale.
Art. 9 – Assemblea - Costituzione e funzionamento
1. L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione. È costituita da tutti gli Associati. Il suo
funzionamento è regolato da un Regolamento interno; in sua assenza è
deciso dal Consiglio Direttivo. Ciascuno associato può essere portatore
di una delega.
2. L’assemblea può tenere le sue riunioni anche tramite web, video
conferenze o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la
partecipazione di eventuali associati facenti riferimento ad Aree
decentrate.
3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione
del Presidente. La convocazione , con l’indicazione dettagliata
dell’ordine del giorno, deve avvenire con almeno 15 giorni di preavviso.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del
Consiglio direttivo.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) degli
associati. In seconda convocazione, prevista almeno un’ora dopo la
prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati
presenti.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della
maggioranza dei presenti.
Art. 10 – Assemblea - Compiti e attribuzioni
1. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo, che devono
essere individuati preferibilmente tra le vittime del terrorismo e loro
familiari anche superstiti, del Collegio dei Revisori dei conti, del
collegio dei Probiviri.
2. L’assemblea discute, definisce e delibera le linee generali
programmatiche dell’Associazione.
3. Su proposta del Consiglio direttivo, fissa le eventuali quote
associative annuali.
4. L’Assemblea discute e delibera su mozioni presentate dal Consiglio
direttivo o da almeno il 20% degli Associati presenti direttamente o da
almeno il 5% degli Associati.
5. Approva il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio direttivo,
corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.
6. L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Tali delibere devono essere
approvate dal 50%+1 degli Associati.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto da associati, da un minimo di sette
a un massimo di undici membri, secondo la delibera assunta
dall’Assemblea, assicurando un’adeguata rappresentanza territoriale.
2. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, uno o
due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte
l’anno, o su convocazione del Presidente, con almeno 8 giorni di
preavviso, salvo i casi di estrema urgenza. Si riunisce anche su
richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio direttivo può tenere le sue riunioni anche tramite web o
altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione
di eventuali membri decentrati.
5. Il Consiglio direttivo, in attuazione delle delibere dell’Assemblea
degli Associati, cura l’ordinaria e la straordinaria attività
dell’Associazione. In particolare:
a) promuove la realizzazione delle finalità dell’Associazione, ne
definisce la posizione
ufficiale portandone a conoscenza gli associati e la collettività,
deliberando anche sui temi frequentemente dibattuti o di maggiore
attualità;
b) esamina ed approva entro il 30 maggio di ogni anno il rendiconto
economico consuntivo dell’anno precedente;
c) propone all’assemblea l’adozione di eventuali quote associative;
d) delibera sull’accettazione e sulla decadenza degli Associati;
e) predispone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’esame
dell’Assemblea; delibera, se opportuno, norme regolamentari interne;
f) designa rappresentanti dell’Associazione in organismi nazionali ed
internazionali, scelti per particolari capacità e competenze anche al di
fuori del Consiglio Direttivo; delibera l’istituzione di eventuali
strutture decentrate.
g) delibera eventuali deleghe, definendone gli ambiti, a suoi componenti
o ad altri Associati, su specifiche materie in base alla loro
competenza; delibera inoltre la costituzione e la composizione di
eventuali commissioni di studio o gruppi di lavoro;
h) può cooptare, con motivato provvedimento, sino a un massimo di tre
membri in reintegrazione dei propri componenti, fatta salva la ratifica
da parte della prima Assemblea utile;
i) può deliberare lo spostamento della sede legale, sempre nell’ambito
della città di Torino;
l) presenta annualmente all’Assemblea il rendiconto economico ed una
relazione economica, organizzativa e consuntiva delle attività svolte,
nonché una delle iniziative future.
Art. 12 – Il Presidente e i Vice Presidenti
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed i
poteri di firma per la ordinaria e straordinaria amministrazione,
compresa l’apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti e
depositi bancari e postali.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo
dirigendone i lavori.
3. Il Vice Presidente – o i Vice Presidenti – coadiuvano il Presidente
nella rappresentanza dell’Associazione e per ogni esigenza istituzionale
e/o organizzativa. Lo sostituiscono a pieno titolo in caso di sua
assenza o impedimento prolungato, e la loro firma, per l’occorrenza è
depositata, presso l’Istituto di credito dove è/sono appoggiati i conti
correnti.
Art. 13 – Il Segretario
1. Il Segretario è responsabile dell’organizzazione della sede, ne cura
la parte logistica, nonché la tenuta e la riservatezza delle
documentazioni dell’Associazione e dei dati degli associati.
2. Predispone e cura l’informativa da inviare agli associati sotto la
supervisione del Presidente e/o dei Vice presidenti.
3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
controfirmati dal Presidente.
4. Coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, anche ai
fini di cui al comma 1 dell’art. 12.
Art. 14 – Il Tesoriere
1. Cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei
relativi documenti, nonché dell’inventario dei beni. Predispone il
rendiconto consuntivo - ed anche quello preventivo se deliberato dagli
Organi – da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio
direttivo, con relazione di accompagnamento.
2. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di
ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
esperti in materia contabile, eletti dall’Assemblea anche al di fuori
dei propri componenti. I revisori dei conti non possono fare parte del
Consiglio direttivo, ma possono essere invitati alle sue sedute. I
revisori effettivi eleggono tra loro il presidente.
2. Ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e
di verificare annualmente il rendiconto consuntivo, redigendo una
propria relazione al Consiglio direttivo ed all’Assemblea che devono
discutere ed approvare il rendiconto.
Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti
dall’Assemblea anche al di fuori dei propri componenti.
2. I Probiviri effettivi nominano tra loro il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie che
possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra Associati e
tra questi e le cariche associative, comprese le eventuali sanzioni o
decadenze degli Associati.
4. Fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, il Collegio
decide secondo equità, senza obbligo di formalità rituali. Il lodo
arbitrale scritto è inoppugnabile.
Art. 17 – I Coordinatori di area
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’Associazione su base nazionale,
di assicurare una più adeguata assistenza agli associati decentrati ed
una presenza più capillare e per favorire il miglior raccordo con le
Istituzioni regionali e comunali, l’Associazione istituisce più Aree
territoriali, nominando per ciascuna un responsabile per tutta la fase
costitutiva.
2. Le Aree sono economicamente e logisticamente indipendenti.
3. Gli associati delle Aree sono a tutti gli effetti associati
dell’Associazione, ne seguono lo statuto e partecipano con pieni diritti
all’attività sociale e possono essere eletti nei relativi Organi.
4. I Responsabili delle Aree, terminata la fase costitutiva, sono
liberamente scelti dagli associati e assumono la funzione di
coordinatori.
TITOLO IV – PATRIMONIO E RENDICONTO
Art. 17 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dall’ammontare delle quote associative, se deliberate;
b) da contributi e sovvenzioni ricevuti dallo Stato italiano,
dall’Unione europea, da Enti pubblici e privati per il conseguimento
delle finalità sociali;
c) dai beni mobili e immobili acquisiti;
d) da donazioni e elargizioni liberali;
e) dalle documentazioni acquisite;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge.
Art. 18 – Rendiconto economico e finanziario
1. L’esercizio finanziario ed economico dell’Associazione coincide con
l’anno solare.
2. I rendiconti consuntivi (e preventivi, se deliberati) predisposti
annualmente dal Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente,
accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, vengono discussi ed
approvati dal Consiglio direttivo entro cinque mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
3. Gli eventuali proventi dell’attività non possono essere divisi tra
gli Associati, nemmeno in forma indiretta, ma devono essere impegnati
esclusivamente per le finalità sociali.
TITOLO V – NORME FINALI
Art. 19 – Cariche associative – Gratuità - Incompatibilità
1. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell’Associazione
avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e autorizzate.
2. Le cariche associative sono incompatibili con incarichi direttivi o
di rappresentatività all’interno di partiti politici e sindacali.
Art. 20 - Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da
un’Assemblea straordinaria, appositamente convocata.
2. Con la relativa deliberazione, l’Assemblea provvederà a devolvere il
patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità o
comunque rispettosa delle leggi citate all’art. 1, comma 3, del presente
statuto.
Art. 21- Disposizioni finali
1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al
Codice Civile ed alle norme comunitarie, nazionali e regionali in
materia, con prevalenza delle leggi citate all’Art. 1.
2. Il presente statuto viene registrato per acquisire piena efficacia
interna e verso terzi.
TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA
1. In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, nell’anno sociale
2008 tutte le cariche e gli incarichi avranno la durata di un anno.
Il presente statuto è esente dalle imposte di bollo e di registro ai
sensi dell’articolo 8 della Legge n.266/91 in quanto conforme
all’articolo 3 della medesima legge e successive modificazioni ed
integrazioni
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