Skip to main content

Legislazione Italiana

1. Legislazione italiana a favore delle Vittime del Terrorismo

QUARANTACINQUE ANNI DI LEGGI
Dal 1980 lo Stato ha considerato i diritti delle vittime del terrorismo inserendole in molte leggi unitamente ad altre categorie – ad esempio le vittime della criminalità organizzata – sino a quelle quadro più recenti quali la n. 206 del 2004.

Nel corso degli anni più leggi hanno portato ad una tutela importante  dello Stato italiano verso le vittime.

STATUTO AIVITER

ART. 2

“1.. L’Associazione svolge un’azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta a promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle vittime, invalidi e loro famigliari anche superstiti e famigliari dei caduti, secondo le loro legittime aspettative. Opera pertanto affinché sia attribuita a tutti tali soggetti la qualifica di ‘vittima del terrorismo’ con tutte le prerogative e i benefici di legge, a livello “nazionale, europeo ed internazionale. 

7, L’Associazione elabora e promuove la presentazione di proposte legislative finalizzate all’ulteriore tutela dei soggetti indicati nel comma 1 “

Il mandato statutario è stato attuato da AIVITER da un lato mediante l’elaborazione e presentazione di tutte le proposte di leggi negli ulti 20 anni a favore della categoria e forme di collaborazione e sensibilizzazione verso il legislatore, dall’altro anche favorendo la cooperazione e la coesione delle  diverse associazioni.ad iniziative legislative comuni.

Dopo vent’anni di normative, finalmente il 3 agosto 2004 è entrata in vigore la legge 206: “  Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e successive modificazioni”  -che risulta essere la più organica e sistematica in Europa.

Focus sulla  legge 3 agosto 2004, n. 206 “  Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”

L’architettura legislativa, integrata anche da una modifica intervenuta nel 2007, prevede oltre ad importanti benefici  risarcitori con elargizioni “una tantum” e assegni vitali mensili, significative  tutele pensionistiche applicate con gli stessi criteri alle diverse categorie di lavoratori anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti previdenziali – si rinvia al riguardo alla Premessa di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2007 in allegato  LA LEGISLAZIONE COMPLETA VIGENTE A FAVORE DELLE VITTIME DEL  TERRORISMO che ha stabilito LA SPECIALITA’ della legge n. 206/2004 06 LEGGE SPECIALE- e che in materia pensionistica è stata una vera e propria rivoluzione.

La 206 dispone inoltre benefici a favore dei familiari stretti, considerati ad ogni effetto vittime secondarie, delle vittime dirette dei caduti e degli invalidi., prevedendo anche la copertura legislativa  per le vittime italiane di attentati all’Estero .  ..

Nel venti anni dall’entrata in vigore della legge sono intervenute numerose manutenzioni legislative con contenuti tutti d’ispirazione AIVITER che hanno consentito il superamento di diverse criticità applicative.

Però, a distanza di oltre  venti anni  dalla sua approvazione, sono purtroppo ancora numerosi i casi di incerta ed  anche di omessa applicazione Tuttavia permangono ancora nodi cruciali interpretativi e attuativi.

Per  consultazione e disamina della completa normativa legislativa italiana vigente a favore delle vittime del terrorismo si rinvia ai  due allegati in calce  a seguire. Il primo di essi rappresenta:

1) LA LEGISLAZIONE  VIGENTE A FAVORE DELLE VITTIME DEL  TERRORISMO DAL 2004 COMPRESO

In tale allegato 1),  elaborato da AIVITER è   riportato all’inizio  l’indice riepilogativo che ricomprende in A) 1  la  legge quadro n. 206 del 3 agosto 2004:   “  Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” e cha ha avuto AIVITER  promotore ed estensore della legge originaria,   Detta versione  coordinata e completa. della legge 206, è stata integrata   delle successive modifiche legislative successivamente intervenute, in grandissima parte nell’ambito di leggi Finanziarie/ Stabilità di fine anno. Nel testo coordinato ,  nei singoli articoli , sono evidenziate     a carattere corsivo le parole aggiunte ovvero barrate le parole soppresse , contrassegnando anche  con un numero  la fine modifica  che , replicato   in Note in calce all’articolo , riporta  i corrispondenti  estremi di legge modificativi. Seguono  due Regolamenti ad essa riferita nonché la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 con importanti chiarimenti interpretativi  alla stessa legge. In fine  A) 2 la restante parte della normativa vigente aggiornata al 28 maggio 2025, e successiva  alla la legge n. 206/2004  

Nell’ordine pertanto l’all,to 1 per la normativa legislativa vigente :dal 2004 in avanti è suddiviso come segue; 

-l’indice: della normativa legislativa vigente  considerata 
– in A) 1  il testo coordinato e completo della legge n. 206/2004 integrato di tutte le successive modifiche;

-a seguiree  riferiti  a legge n. 206/2004,   due Regolamenti  nonché la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 con importanti chiarimenti interpretativi  alla stessa legge

-in A) 2 i le successive  leggi  alla legge n. 206 del 2004  aggiornate al 28 maggio 2025;

A completamento dell’all.to 1) RIMANE LA RESTANTE  VIGENTE NORMATIVA A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO AGGIORNATA al 28 maggio 2025  IN SEPARATO ULTERIORE ALLEGATO 2) che in sintesi è stata denominata: “ la ulteriore NORMATIVA italiana vigente a favore delle Vittime del terrorismo  prima del 2004”. Normativa richiamata dal comma 2 dell’art.1 della legge n. 206/2004  quale legislazione italiana applicata anch’essa alle vittime del terrorismo.

Tale normativa è stata suddivisa come segue in allegato 2:

l’indice relativo

– i testi legislativi in A) 3 

-, infine a seguire in A) 4  i seguenti  TRE ANNESSI in tema di Regolamento/Direttive di Ei/Ministeri sui principi e criteri anche generali indicati per l’applicazione di benefici introdotti precedentemente la legge  206/2004

4.1 Decreto  del  PRESIDENTE della REPUBBLICA,  5 maggio 2009, n. 58: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del do  vere, nonché dei loro superstiti.” (09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009 )
PAGINA 20 allegato2

4.2 Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri , 1/19 Sez.II, par.6 Vittime del Terrorismo, collocamento obbligatorio  di cui alla legge n. 407/98
PAGINA 26 allegato 2                                                             

4.3 Min interno Direttiva n. 16001/149/2/(2) 18/06/2019 principi e criteri per il riconoscimento dei benefici di legge in particolare a favore delle vittime civili di terrorismo
PAGINA 62 allegato 2


2. LE PROPOSTE DI LEGGE S 838 e AC 1360 per l’attuazione della legge n. 206/2004 presentate rispettivamente al Senato ed alla Camera In XIX° Legislatura nel 2023 denominate: “Modifiche alla legge 3 agosto 2004, b. 206 e altre disposizioni in materio di Benefici in favore delle vittime del terrorismo”.

Le due proposte di legge sostanzialmente gemelle hanno avuto quali promotori le Associazioni AIVITER e Unione Familiari vittime per Stragi,

 La versione S 838 a prima firma Sen. Marco Lisei (FdI)  è stata presentata al Senato il 2 agosto 2023 e la sua gemella AC 1360  a prima firma On.le Andrea  De Maria  (PD)  presentata alla Camera il 3 agosto 2023

La proposta S 838 . incardinata presso la  Prima Commissione Affari Costituzionali al Senato  è stata per prima oggetto di approfondimenti e lavori parlamentari   precedendo la AC 1360 con lavori parlamentari ancora non iniziati.

Gli Interventi legislativi proposti sono  necessari anche per sopperire alle evidenti carenze del dispositivo di legge previsto dall’ art. 14 della legge n. 206 del 2004, che  ha previsto per la sua attuazione, in quanto compatibile, il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.  

Detto Regolamento . in totale assenza dei decreti attuativi della legge 206 del 2004, è stato utilizzato quale unica fonte applicativa per l’attuazione della complessa ed articolata legge, è risultato infatti ancor oggi inadeguato, insufficiente, contradditorio ed obsoleto. Ciò ha comportato  in molteplici parti la mancata attuazione e la palese inosservanza delle disposizioni previste dalla legge n. 206 del 2004 da parte di diversi Ministeri ed enti preposti, che hanno anche, a loro volta , ignorato sistematicamente la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007 che li aveva invitati ad attenersi alle sue disposizioni interpretative e a allinearsi alla giurisprudenza consolidata predisponendo i necessari ulteriori interventi legislativi correttivi.

Le nuova proposte in Disegno di legge, in particolare a S 838 integrata degli emendamenti presentati il 5 agosto 2024 al Senato dal Sen Lisei con le rettifiche /integrazioni associative è indispensabile risponde ad una serie di finalità indifferibili anche per eliminare un contenzioso giudiziario tra vittime del terrorismo e lo Stato che sta assumendo proporzioni preoccupanti

Le finalità perseguite sono le seguenti:

  • norme introdotte per ovviare ad incostituzionalità ex art. 3 comma 1 della Costituzione e per dare piena attuazione a diritti soggettivi già riconosciuti dalla normativa in tema di vittime del terrorismo senza oneri aggiuntivi a costo “0”e che in parte peraltro hanno penalizzato e discriminato le vittime civili di terrorismo
  • norme di allineamento a consolidata giurisprudenza di merito senza oneri aggiuntivi a costo “0”
  • norme di sburocratizzazione con semplificazione, accelerazione del riconoscimento dei benefici, senza oneri aggiuntivi a costo “0”

Alcuni interventi vengono inoltre  realizzati mediante norme di interpretazione autentica, che  in materia risarcitoria e soprattutto pensionistica, sono introdotte a consolidamento legislativo  confermando precedenti positive disposizioni amministrative di Enti competenti al loro riconoscimento e dagli stessi inspiegabilmente e contraddittoriamente disattese e respinte in sede di richiesta , Dette norme di interpretazione autentica  hanno effetto, retroattivo e sono anch’essi costo “0”, prevedendo quale decorrenza dei relativi benefici la medesima delle disposizioni originarie di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e cioè di norma il 26 agosto 2004.

Tutto ciò premesso a seguito di approfondita disamina e valutazione delle  Associazioni , la grandissima parte degli interventi legislativi proposti sono a costo “0” e sarebbero solo tre gli interventi legislativi a costo  considerati dalle Associazioni per marginale estensione della originaria platea dei beneficiari in materia pensionistica, riarcitoria e sanitaria, per l’onere  complessivi stimato per il primo anno in circa Euro 1,2 milione ed €uro0,6 milione  per gli anni successivi.  

L’ esito positivo della nuova proposta in Disegno di legge S 838  integrata degli emendamenti presentati il 5 agosto 2024 con le rettifiche /integrazioni associative è indispensabile e risponde ad una serie di finalità indifferibili anche per eliminare un contenzioso giudiziario tra vittime del terrorismo e lo Stato che sta assumendo proporzioni preoccupanti e per poter dare effettiva, corretta  e completa attuazione alla legge quadro n. 206 del 2004 ,  la normativa di categoria per le Vittime del Terrorismo  più avanzata in Europa .

L’auspicio è che detta proposta possa essere rapidamente approvata per potere completare e dare piena attuazione alla legge n. 206, ponendo così fine per le “Vittime del terrorismo” alla imbarazzante stagione dei numerosi processi civili tutt’ora pendenti nei quali sono parte ricorrente contro le Amministrazioni dello Stato, considerando la esigua copertura effettiva complessiva di spesa annua dell’intero Disegno di legge, 

Il presente disegno di legge nel testo sostanzialmente sovrapponibile alla  la proposta di legge AC 2935 XVIII° legislatura AC 2935 con la amplissima  adesione di oltre 150 deputati appartenenti a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione,  ha registrato la replica della stessa massiccia adesione  anche nella attuale legislatura  con le presentazione del testo  S 838 al Senato cui hanno aderito di tutte le forze politiche ed ia alla Camera con l’adesione di 151 parlamentari al disegno di legge gemello C 1360. Tali  adesioni massicce e trasversali sono il migliore viatico per il miglior proseguo. L auspicio è che il presente disegno di legge venga approvato rapidamente all’unanimità nella attuale legislatura in sede deliberante presso la Commissione camerale presso la quale è incardinata così replicando quanto avvenuto per la Legge n 206 del 2004, nello spirito di in rinnovato segnale di unitarietà di intenti riconoscendo nel contempo alle Vittime ed ai loro familiari la concreta manifestazione di vicinanza e di gratitudine della Nazione.