Disegno di legge Di iniziativa dei Senatori Buttiglione e Eufemi

Disegno di legge Di iniziativa dei Senatori Buttiglione e Eufemi

  • 25 Gennaio 2017

Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato.

Onorevoli Senatori,

da più parti è stata intensificata l’azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta a promuovere nuovi momenti di riconoscimento e di tutela che possano garantire i diritti, le esigenze e le aspettative delle vittime o dei famigliari superstiti che accompagna anche l’altra finalità istituzionale che è la custodia della memoria dei fatti che contiene valori che appartengono a tutta la comunità.
Si fa sempre più forte la esigenza di operare concretamente affinché sia concessa alle vittime la titolarità di “Vittime del terrorismo”, testimoniando la validità e il valore del sacrificio compiuto da cittadini e servitori dello Stato per difendere la libertà e l’ordinamento democratico, dovendosi talvolta registrare un’attenzione minore verso le vittime che verso i loro carnefici.
La normativa che disciplina i benefici in favore delle vittime del terrorismo è stata oggetto di numerosi interventi a partire dalla legge 13 agosto 1980 n. 466 per passare alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 , alla legge 23 novembre 1988 n. 407, alla legge 2 aprile 2003 n. 56 fino alla legge 3 agosto 2004 n. 206. Né può essere dimenticato l’impulso derivante dal Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre 1999 che aveva sollecitato l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime dalla criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni comprese le spese legali.
Alla luce di tali interventi è stata emanata la Direttiva Europea 29 aprile2004 , 2004/80/CE.
Da questo breve exursus si comprende l’importanza di tenere viva una questione che non può essere nascosta.
Non si può permettere la dispersione della memoria storica degli eventi.
Meritevoli sono le iniziative volte a testimoniare con idee e consensi per ricordare la tragicità dei fatti, gli eventi, la ferocia verso le vittime.
Non è consentita una rimozione storica di ciò che è accaduto e parimenti non sia dimenticato il sacrificio dei caduti, assassinati, feriti e invalidi: non si trattò di vittime di scontri o episodi di guerra civile, come viene falsamente sostenuto da alcune fonti, ma di cittadini barbaramente trucidati in una lucida follia eversiva, sfociata talvolta con “giochi” di tiro al bersaglio.
Gli ‘anni di piombo’ sono convenzionalmente quelli che vanno dal 1969 al 1989. Alcune fonti indicano più di 5000 attentati, con 455 caduti e 4529 feriti. Dopo le commemorazioni ufficiali, con relativa retorica, la solidarietà, spesso verbale, si è affievolita. Non solo, ma sono sopravvenuti un certo fastidio e un misconoscimento, che amareggiano particolarmente quando sono espresse da personaggi di primo piano della nostra repubblica.

Sembra quasi che si voglia cancellare il passato, ma i feriti e gli invalidi, testimoni oggettivi e certi di fatti epocali, protagonisti loro malgrado di cruenti episodi, non possono essere facilmente trattati per operazioni di questo tipo. Vengono quindi considerati una memoria fastidiosa e ingombrante perché provocano nei cittadini il ricordo di tragicità ed orrori, dovuti, alla luce di recenti dichiarazioni ufficiali, ad errori, negligenze, reticenze, omertà, scarsa professionalità e forse anche a tradimenti.

Il presente progetto di legge prevede un riconoscimento simbolico ma significativo in favore delle vittime del terrorismo.
Con l’articolo 1 si prevede il riconoscimento di “vittima del terrorismo”;
L’articolo 2 definisce i criteri e le modalità per la concessione della onorificenza alle vittime del terrorismo;
con l’articolo 3 si prevede la Istituzione del Museo Nazionale delle vittime del terrorismo in un immobile del demanio ubicato nella città di Torino.
La scelta di Torino è motivata dalla esigenza di riconoscere questa città come simbolo della lotta all’eversione e al terrorismo avendo registrato ben 21 assassinii nel periodo 1977 e il 2004
L’articolo 4 prevede infine al soppressione del segreto di stato per le vicende terroristiche. Tale scelta risponde alla esigenza di verità e di trasparenza rispetto a vicende che richiedono ogni elemento valutativo per comprendere i fatti di un periodo che deve essere illuminato.

Articoli

Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato.

Articolo 1
1. Ai cittadini italiani non appartenenti alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di “vittima del terrorismo” con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro degli Interni.

Articolo 2
1. La Onoreficenza è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso ai parenti e affini fino al secondo grado con il decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli interni.
2. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini fino al secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero degli Interni, anche per il tramite delle Associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
3. La onoreficenza è corrisposta alla vedova o ai figli all’atto del decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata o non abbia figli viene conferita ai parenti e affini fino al secondo grado.
4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere la onoreficenza previsti dalla presente legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto.
5. Con decreto del Ministro dell’Interno, da adottare entro novanta giorni dalla entra in vigore della presente legge, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui all’articolo 1 comma 2;
b) le condizioni previste per il conferimento della onorificenza Il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

Articolo 3
E’ istituito il Museo nazionale delle vittime del terrorismo.

A favore della associazione italiana vittime del terrorismo e dell’eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato viene concesso ai sensi del DPR 296/2005 una porzione dell’immobile demaniale denominato “ex commissariato Doria” sito in Torino, Corso Farini, limitatamente agli usi strettamente necessari compatibilmente con gli usi governativi in atto.
Il Ministro per gli Interni e il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono autorizzati a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

In ottemperanza alle disposizioni nazionali relative alle norme da adottare per il contenimento del coronavirus si informa che la Segreteria operativa di Aiviter resterà chiusa sino al  31 marzo  2022

Durante il periodo di chiusura l’attività della nostra Associazione continuerà seppur a regime ridotto.

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