Intervento dell’Avv. Alessandro Melano alla Conferenza di Madrid

Intervento dell’Avv. Alessandro Melano alla Conferenza di Madrid

  • 28 Giugno 2011

madrid2011

“Lo Stato italiano nella lotta alle Brigate Rosse: battaglie vinte – e battaglie perse”.

Ringrazio il Network of Associations of Victims of Terrorism (NAVT) e l’ Associazione Italiana Vittime del Terrorismo (AIVITER) per l’invito a partecipare a questa conferenza.

Credo che questo invito mi sia giunto, oltre che per la mia formazione di avvocato penalista, anche per l’esperienza che ho maturato nella realizzazione del documentario dal titolo “Avvocato!” che racconta la storia del primo e più importante processo alle Brigate Rosse che si tenne a Torino negli anni tra il 1976 e il 1978.

Credo che quel processo sia da considerare una battaglia vinta e, pur nel breve tempo a disposizione, cercherò di spiegarne il perché.

In realtà, come detto, non sono un regista professionista ma un avvocato penalista: e proprio in questa mia veste cercherò di ricordare alcune delle più significative vicende legislative e giudiziarie italiane che hanno contraddistinto il periodo in cui si e’ scatenata la violenza delle Brigate Rosse.

Ho scelto di intitolare il mio intervento “Battaglie vinte – e battaglie perse – dallo Stato italiano nella lotta alle Brigate Rosse” perché la reazione italiana al terrorismo delle Brigate Rosse è stata davvero un altalenarsi di vittorie ma anche di brucianti sconfitte.

Credo che la maggior parte di voi conosca lo scenario storico in cui si inquadra il fenomeno delle Brigate Rosse. Darò quindi solo alcuni flash che possano consentire di richiamare alla memoria il periodo che ci interessai.

Le Brigate Rosse nascono tra il 69 e il 1970 da un gruppo di militanti della sinistra extraparlamentare che provengono essenzialmente dalle citta`di Reggio Emilia, Milano e Trento.

Nel giro di qualche anno estendono le loro azioni a tutto il Nord Italia: il Centro Sud sarà interessato dal fenomeno brigatista solo dal 1977 in avanti.

Le Brigate Rosse sono attive tra il 1970 e il 1988 quando le BR rivendicano centinaia di attentati individuali in cui vengono feriti e, in moltissimi casi, uccise persone che provengono da categorie anche molto diverse tra di loro: la maggior parte però sono magistrati, forze dell’ordine, professori, avvocati, giornalisti, dirigenti industriali.
Per le BR tutti hanno qualcosa in comune: sono ‘servi dello Stato’, funzionali al ‘processo antirivoluzionario’ che lo Stato capitalista ha scatenato per fermare ‘la liberazione delle classi proletarie e l‘ affermazione della rivoluzione comunista’.

Vi è poi un’ulteriore fase, tra il 1999 e il 2002, quando vengono compiuti alcuni omicidi da parte delle cosiddette ‘Nuove Brigate Rosse’, un piccolo gruppo di terroristi completamente isolato dal contesto politico italiano.

Lo Stato Italiano in quel periodo è governato da varie coalizioni di partiti in cui la Democrazia Cristiana è sempre presente. Al suo fianco si alternano il Partito repubblicano, il Partito liberale, il Partito social-democratico, il Partito socialista. Nei momenti più duri dell’ eversione terroristica il Partito Comunista giunge ad offrire il suo appoggio ‘esterno’al Governo in carica.

In quegli anni, a dispetto di quanto rilevato dalle BR, l’Italia è considerata dalla stragrande maggioranza degli osservatori internazionali uno Stato di diritto e una Repubblica democratica.

Insomma anche negli ’70 quasi nessuno ci considerava alla stregua degli Stati ‘democratici’ di Idi Amin o di Bokassa.

Tra il 1970 e il 1976 le BR non commettono omicidi (l’unica eccezione è un duplice omicidio del 1974 che però non è preordinato ed dovuto in realtà alla dinamica con cui si svolge l’attacco ad una sede dell’ MSI di Padova – Il Movimento Sociale Italiano è il partito della destra italiana.

Vi sono però numerosi ferimenti alle gambe e alcuni rapimenti oltre a frequentissimi attentati incendiari.

A fronte delle prime azioni brigatiste lo Stato Italiano assume la sua prima iniziativa.

Per comodità e sintesi la definirò – come in seguito le successive – la prima vittoria.

A Torino, nel 1974, sono infatti costituiti degli organi specializzati di polizia giudiziaria: essi hanno il compito di indagare sul terrrorismo e dare un supporto più mirato alla magistratura torinese.
E’ il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa che dopo aver selezionato dieci ufficiali dell’arma, che crea nel maggio del 1974 una struttura antiterrorismo denominata Nucleo Speciale Antiterrorismo con base a Torino.
Nel settembre del 1974 il Nucleo riesce a catturare a Pinerolo Renato Curcio e Alberto Franceschini, esponenti di spicco e fondatori delle Brigate Rosse, grazie anche alla determinante collaborazione di Silvano Girotto, detto “frate mitra” che viene infiltrato da parte dei Carabinieri all’interno delle Brigate Rosse.
Per la prima volta, in quel periodo, viene utilizzato con successo l’inserimento di infiltrati all’interno della struttura delle Brigate Rosse. Questo e’ reso possibile dal fatto che le BR non sono ancora una struttura clandestina e militarizzata: è un gruppo di persone, molte delle quali clandestine, che mantiene un contatto con le fabbriche e gli operai oggetto delle loro iniziative rivoluzionarie. E’ dunque piu’ facile infiltrare qualcuno. Viceversa cio’ sara’ assolutamente impossibile dopo il 1976 quando le BR saranno molto chiuse e attentissime nelle loro campagne di arruolamento.

A queste vittorie succede però una sconfitta.

E’ quella che nasce dalla decisione di sciogliere il nucleo speciale antiterrorismo tra il 1977 e il gennaio 1978 probabilmente per l’erroneo convincimento di avere definitivamente sconfitto le BR con l’arresto di Curcio, Franceschini e di altri storici esponenti dell’organizzazione.

Ne deriva un indebolimento degli apparati di investigazione proprio mentre il terrorismo di sinistra scatena nuove offensive: centralizzazione e specializzazione investigativa ne furono pesantemente penalizzate.

Altra “sconfitta”.

Un elemento di debolezza di quei primi anni, tra il 1970 e il 1977 è infatti dato dalla Magistratura che , salvo forse a Torino, non è in grado di affrontare la nuova emergenza terroristica con la preparazione necessaria: indagini frammentate, talvolta approssimative e comunque prive di coordinamento , costituiscono la normalità quasi dappertutto.

E’ vero però che dal 1977 in poi anche la Magistratura seppe adeguarsi alla sfida terroristica.

Proviamo ora analizzare gli interventi legislativi dello Stato. Devo molti dei dati e delle osservazioni che vi ho fornito e vi fornirò al libro di Marc Lazar’ Il libro degli anni di piombo’ ed in particolare al capitolo scritto da due bravi magistrati italiani, Gian Carlo Caselli e Gianni Spataro.

Una premessa è però d’obbligo: nel considerare le varie leggi riguardanti il terrorismo che si sono succedute in Italia dovremo infatti cercare di rispondere anche ad una domanda che da più parti è stata rivolta allo Stato Italiano.

In quegli anni ci fu in Italia una legislazione emergenziale che determinò il sacrificio dei diritti e delle garanzie degli imputati?

Il riferimento di chi pensa che vi siano state in Italia delle leggi d’emergenza è di solito la legge Reale, dal nome del deputato firmatario, legge 22 maggio 1975 n. 152 (Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico).
Si è detto che con questa legge si sarebbe autorizzato la polizia a sparare in piazza o a effettuare fermi o arresti di persone sospette senza avvertire magistrati e avvocati.
In realtà la Polizia doveva anche allora, come oggi, mettere a disposizione della magistratura gli arrestati nella flagranza di reato o i fermati nelle 48 ore successive; e non poteva interrogarli – a differenza di quanto avveniva in altri paesi , come per esempio la Francia, dove con la garde a vue la Polizia poteva interrogare i fermati per 4 giorni.

In realta’ la legge Reale aveva solo introdotto alcuni divieti alla concessione della libertà provvisoria, oltre alla possibilità di fermo ad opera della polizia per alcuni gravi reati e per quelli in materia di armi.
Era stata inoltre introdotta la punizione di reati in tema di riorganizzazione del partito fascista, nonché la possibilità di un più ampio ricorso a perquisizioni personali sul posto, senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nel 1975 il terrorismo non si era ancora manifestato nelle sue forme più cruente: la legge Reale cercava di fronteggiare soprattutto gli effetti delle manifestazioni violente di piazza dei primi anni ’70. Era una legge sull’ordine pubblico e non sul terrorismo: fu perciò poco utilizzata per contrastare tale fenomeno (G.C. Caselli, A. Spataro, La magistratura italiana negli anni di piombo, in Marc Lazar- M.A. Matard- Bonucci, Il libro degli anni di piombo, Rizzoli, 2010).

Seguendo lo schema che abbiamo scelto, possiamo dunque definirla una sconfitta.

Fu invece utile e fu certamente una vittoria l’obbligo imposto ai proprietari di immobili di denunciare i contratti di locazione dei medesimi: questa previsione, introdotta dalla legge 18 maggio 1978, creò notevolissimi problemi ai terroristi e disorientò almeno i vertici di Prima Linea che per prudenza decisero di abbandonare molti appartamenti usati come basi dell’organizzazione per timore di essere scoperti.

Di fatto disapplicata – e presto dimenticata – fu anche una norma che avrebbe potuto avere dei riflessi negativi sui diritti e sulle garanzie dei cittadini. Il decreto legge n. 625 del 15 dicembre 1979 autorizzava la Polizia, in presenza del sospetto che vi si potesse nascondere un terrorista, a perquisire interi ‘blocchi di edifici’: strumento del tutto inutile essendo chiaro che in quei casi è preferibile individuare e pedinare il ricercato piuttosto che ricorrere a perquisizioni indiscriminate.

Mentre il Parlamento promulgava queste leggi anche la Magistratura provvedeva a riorganizzarsi.

Nel 1978, in particolare, dopo l’assassinio di Moro, la situazione registrò infatti un’evoluzione positiva grazie all’iniziativa autonoma di pubblici ministeri e giudici istruttori, che diedero vita a un coordinamento spontaneo tra gli uffici giudiziari e i gruppi specializzati nel settore terrorismo.

La legge non prevedeva alcuna norma in tema di coordinamento: nonostante ciò, almeno 20-25 magistrati provenienti dalle città più colpite dal terrorismo (Torino, Milano, Genova, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli Nuoro) cominciarono ad incontrarsi spontaneamente, con periodicità molto ravvicinata e in modo riservato. Essi si scambiavano notizie sulle indagini, elaborando indirizzi giurisprudenziali da applicare in maniera uniforme. Per esempio furono definiti in quella sede i requisiti tecnici del reato di banda armata che venne applicato alle formazioni terroristiche e quello del concorso morale dei loro capi che vennero incriminati quali mandanti e/o organizzatori per i reati commessi dalle loro organizzazioni.

Questo stesso gruppo di magistrati, quando tra la fine del 1979 e l’inizio del 1980 si manifestarono le collaborazioni dei primi pentiti, cominciò a scambiarsi rapidamente anche i verbali delle dichiarazioni dei collaboratori, accordandosi sulla ripartizione delle competenze territoriali sui singoli reati nonché sui tempi e sulle modalità degli eventuali conseguenti arresti .

Questa autorganizzazione e specializzazione nella materia di reati collegati al terrorismo riguardò solo i Pubblici Ministeri e i Giudici Istruttori ossia i magistrati incaricati dello svolgimento delle indagini e non riguardò invece i Giudici del dibattimento.
L’iniziativa di autorganizzarsi avvenne spontaneamente e senza alcuna direttiva politica (i magistrati sono profondamente gelosi della loro indipendenza dal potere politico).
Né dunque tale iniziativa portò alla creazione di Tribunali speciali (così come si è spesso sentito dire, soprattutto da parte di terroristi fuggiti all’estero) né alla creazione di una Super Procura Nazionale per quel tipo di reati.

Devo le annotazioni sulle leggi citate e queste riflessioni sulla Magistratura dell’epoca a G.C. Caselli, A. Spataro, La magistratura italiana negli anni di piombo, in Marc Lazar- M. A. Matard- Bonucci, Il libro degli anni di piombo, Rizzoli, 2010, pagg. 407-415. Ne ho riprodotto ampi brani riportandone integralmente il testo.

Dunque le iniziative assunte da questo pool di magistrati furono sicuramente una brillante vittoria.

Così come una vittoria può definirsi la ricostituzione – il 10 agosto 1978 – del nuovo nucleo speciale interforze comandato dal Generale dei Carabinieri Dalla Chiesa.

Dopo la tragedia e lo shock dell’assassinio Moro lo Stato Italiano capisce di dover ricostruire quel Nucleo che gli aveva dato risultati così brillanti.

Tale nucleo comincia a partecipare alle riunioni del pool di magistrati che indaga sul terrorismo e a collaborare strettamente con il medesimo. E i risultati non mancano: ad esempio, è questo nucleo di Carabinieri a gestire l’arresto di Patrizio Peci, il primo e più importante ‘pentito’ delle BR.

Prima dell’assassinio di Moro, lo Stato italiano dà però una bella prova di sé dimostrando di essere in grado di celebrare e gestire i processi alle BR senza dover ricorrere a leggi eccezionali o a Tribunali Speciali.

Dunque una bella vittoria.

Nel 1976 si apre a Torino il primo processo ai Brigatisti arrestati negli anni 1974-1975: sono accusati di alcuni sequestri di persona, di lesioni, di detenzioni di armi. Ed inoltre sono imputati del reato di costituzione di Banda Armata. Questa è una figura di reato che in Italia non veniva più applicata più da tempo, perlomeno dalla fine della seconda guerra mondiale, quando alcuni partigiani avevano rifiutato di deporre le armi e percorrevano armati le campagne.
Ebbene tale ipotesi di reato viene applicata alla costituzione di una banda armata denominata Brigate Rosse, così come si legge nei capi d’imputazione di quei processi.
Lo Stato non deve dunque ricorrere a nuove leggi per punire le condotte dei brigatisti.

Nel processo del 1976 avviene però qualcosa di straordinario e di totalmente nuovo per la Giustizia Italiana.

I brigatisti rinunciano ai difensori di fiducia che avevano a loro tempo nominato e minacciano di passare alle vie di fatto con quei difensori d’ufficio che avessero accettato di difenderli.

Vi è da dire che in Italia ogni imputato che sia sottoposto ad un processo deve -necessariamente – avere un difensore tecnico. Se non lo nomina, o se, come nel nostro caso, lo revoca, la Corte deve – necessariamente – nominargliene uno d’ufficio.

Il sistema italiano ritiene infatti che l’autodifesa non sia garanzia sufficiente per l’imputato del processo penale.

I difensori d’ufficio vengono dunque nominati: tutti però rifiutano l’incarico, alcuni per scuse anche molto poco credibili. Prevale insomma la paura.

Il codice di procedura penale dell’epoca impone al Presidente dell’Ordine degli Avvocati di assumere l’incarico di difensore d’ufficio quando nessuno sia disposto a farlo. La Corte, utilizzando tale previsione, nomina l’avv. Fulvio Croce, che nel 1976 ha 75 anni ed è Presidente dell’Ordine di Torino.

Nel momento in cui il processo riprende le Brigate Rosse mantengono la promessa fatta.

Alle tre del pomeriggio di giovedì 28 aprile 1977, mentre sale le scale del suo studio, l’avv. Croce sente una voce che lo apostrofa: “Avvocato!”.
Si gira e cinque proiettili lo colpiscono al viso ed al petto.

La tragedia è enorme. Croce, dopo il Procuratore Generale di Genova dott. Coco, è la seconda persona che le BR assassinano deliberatamente. L’opinione pubblica è impreparata: pochi giorni dopo, quando il processo deve iniziare, i sei giudici popolari nominati rifiutano in blocco e il processo deve nuovamente essere rinviato.

Ma quando riprenderà, nel marzo 1978, quando sarà ormai passato quasi un anno dall’omicidio Croce, le cose saranno però diverse.

I giudici popolari hanno accettato l’incarico così come 20 nuovi difensori d’ufficio.

Né gli uni né gli altri sono però accettati dagli imputati che anzi continuano a rifiutarli e a minacciarli di morte.

Dunque il processo pone a tutti un difficile interrogativo cui occorre dare in fretta una risposta.

Quale ruolo per il difensore che non è voluto dal proprio assistito?
Cosa deve e può fare questo difensore?
Deve essere soltanto un ‘collaboratore’ della Corte o, con quelle premesse, può interpretare un ruolo diverso?

In Italia, al momento di iniziare la professione, l’avvocato fa un doppio giuramento: da un lato giura di adempiere fedelmente al mandato ricevuto dal cliente; dall’altro egli giura di rispettare tutte le norme dello Stato, incluse dunque quelle processual – penalistiche.

Una doppia fedeltà. Da un lato il privato , il cliente; dall’altro lo Stato.

Questa è la regola: ma qui ci si trova di fronte ad una situazione completamente nuova e non prevista espressamente dall’Ordinamento.

Siamo di fronte a quello che viene definito ‘un processo di rottura’: ossia quel processo in cui una delle due parti – nel nostro caso l’imputato – non accetta il suo ruolo.

L’imputato non si considera tale: i Brigatisti affermano infatti di non essere loro a doversi difendere ma che è lo Stato capitalista ad essere sotto accusa.

Per loro i ruoli sono dunque ribaltati e per questo essi rifiutano il processo penale in tutte le sue componenti: lo Stato che pretende di giudicarli, i Giudici, e gli stessi difensori che, con la loro attività, consentono la celebrazione del processo.

Il problema – oltre che nuovo – è anche serio perché ne va del rispetto dell’identità politica e personale degli imputati oltre che della credibilità complessiva dell’Ordinamento Giudiziario Italiano.

I brigatisti ti minacciano di morte se accetti di svolgere il tuo ruolo di difensore d’ufficio. Come venirne fuori senza mortificare le garanzie e i diritti di cui ogni imputato deve godere?

La soluzione dei difensori d’ufficio è di restare nel processo, di rinunciare a svolgere attività difensiva di merito ( ad esempio non controinterrogano i testi citati, non producono documenti). Essi però acconsentono a che i loro assistiti si difendano personalmente quando lo richiedano.

Infatti i Brigatisti approfitteranno più volte di tali occasioni soprattutto nella prospettiva di aumentare la cassa di risonanza mediatica del processo stesso.

Ma – cosa ancor più importante – gli avvocati d’ufficio rimangono nel processo per denunciarne eventuali irregolarità formali e processuali. Essi si dichiarano così ‘garanti del rito’ che si celebra davanti a loro.

Credo che anche questa sia stata una bella vittoria, non solo degli avvocati e dei magistrati, ma dell’intero Stato Italiano. Celebrare processi complessi e tesissimi dal punto di vista della pressione dell’opinione pubblica (molti volevano davvero processi sommari e molto ‘spicci’) senza rinunciare al rispetto delle garanzie individuali degli imputati, è stata realmente una grande vittoria.

Ho raccontato la storia di questo processo nel documentario di cui vi ho già parlato: spero ce ne siano alcune copie in sala per chi volesse approfondire l’argomento e, magari, organizzare qualche incontro su questi temi nei propri paesi di appartenenza.

Torniamo ora alle battaglie contro le BR. Due furono le vittorie – davvero decisive – del 1979-1980.

Anche per questa parte attingo all’articolo citato di Gian Carlo Caselli e Armando Spataro riproducendone integralmente un ampio stralcio.

Gli strumenti ‘ emergenziali ‘ effettivamente importanti contro il terrorismo furono infatti sostanzialmente due: da un lato, l’aggravante della metà delle pene previste per i reati commessi per finalità di terrorismo ; dall’altro, la diminuzione della pena per chi avesse deciso di collaborare con la Giustizia.
Queste norme vennero introdotte con il decreto legge 15 dicembre 1979 n.625 poi convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15.

Da un lato, l’aumento della pena, naturalmente, produsse conseguenze sulla durata della custodia cautelare in carcere che in Italia è rapportata alla misura della pena prevista dal Codice Penale per ogni reato.

D’altro la diminuzione di pena per chi collaborava con lo Stato fu decisiva.

La legge sui cosiddetti pentiti è una legge tuttora in vigore e non si trattò quindi di una legge eccezionale, ma di uno strumento ordinario introdotto nel sistema.
La scelta di consentire consistenti riduzioni di pena a chi avesse pienamente collaborato con la magistratura, anzi, si rivelò talmente utile da essere stata poi estesa al contrasto di molti altri fenomeni criminali, come la mafia, il traffico di stupefacenti, la tratta di persone.

Alla luce dei risultati conseguiti per quella strada il Parlamento approvò anche la legge n 304 del 29 maggio 1982 che introdusse benefici ancora maggiori (possibilità di più incisivi riduzioni di pena e di libertà provvisoria, nonché casi di non punibilità per i responsabili di alcuni delitti) per i terroristi che avessero scelto la via della piena collaborazione processuale entro il breve termine previsto dalla legge.
Peraltro i magistrati esperti in terrorismo, consci della eccezionalità di questo ulteriore strumento, si pronunciarono contro la proroga della sua validità.

Dunque tali strumenti di legge ‘ eccezionali’ non si collocarono al di fuori del sistema delle leggi italiane e si prefissero come unico obbiettivo quello di rendere più efficace il contrasto al fenomeno terroristico.

Ciò è tanto più vero se si considera che l’accesso ai benefici premiali previsti dalle leggi citate prevedeva comunque il rispetto delle garanzie degli accusati: come avviene ancora oggi, tali benefici potevano essere concessi solo dal Giudice, in seguito ad un processo pubblico in cui i difensori degli imputati chiamati in correità – ossia accusati dai pentiti – avevano la possibilità di controinterrogare i cosiddetti collaboratori di giustizia.
In buona sostanza si può dunque affermare che le riduzioni di pena conseguivano soltanto ad un esame molto approfondito della credibilità delle dichiarazioni dei pentiti, che dovevano inoltre essere avvalorate dalla individuazione da parte del Giudice di precisi riscontri oggettivi.

Anche i processi in contumacia, ossia quei processi celebrati senza la presenza in aula dell’imputato latitante, si sono sempre celebrati nel rispetto dei loro diritti e con la partecipazione dei loro avvocati difensori. Lo ha anche ricordato la Corte Europea dei diritti dell’Uomo di Strasburgo, definendo nel dicembre 2006 ‘ manifestamente infondato’ il ricorso di un latitante a lungo ospitato in Francia, Cesare Battisti, in realtà persona condannata in Italia per la commissione di 4 omicidi .

Riporto ancora il commento dei magistrati Caselli e Spataro che pienamente condivido (op. cit. pagg. 413-415):

Sono dunque false quelle voci che continuano – per fortuna con sempre minore seguito – ad insinuare che in Italia vi siano stati Tribunali speciali o comunque una legislazione eccezionale che ha permesso di condannare degli innocenti solo grazie alla presenza di pentiti ‘prezzolati ‘ dallo Stato.
Ed è completamente falsa quella tesi che afferma che in Italia vi sia stata una guerra civile o che il terrorismo fosse un fenomeno di massa. Se mai si è trattato di una guerra dichiarata da una sola parte, piuttosto elitaria e salvo poche eccezioni, di matrice piccolo – borghese.

Per fortuna si è sino ad oggi evitato di approdare ad una amnistia per i reati di terrorismo, come peraltro invocato da più parti, soprattutto per venire in soccorso di quelle persone fuggite all’estero e che da decenni si sottraggono alla esecuzione delle pene loro inflitte.

Ma la situazione dell’Italia di oggi non è quella del Sudafrica dopo l’avvento di Nelson Mandela e non esiste la necessità di una pacificazione che tocchi l’intera popolazione italiana.

E ciò anche se in realtà lo Stato Italiano ha già in passato offerto l’opportunità a coloro che furono coinvolti nel terrorismo di chiudere la stagione degli anni di piombo.

Il 18 febbraio 1987 il Parlamento Italiano approvò una legge che offriva ampie possibilità, a chiunque lo avesse voluto, di chiudere i conti con il proprio passato. Erano sufficienti una mera dichiarazione formale di dissociazione dal terrorismo e l’ammissione dei reati commessi, pur senza l’indicazione dei complici, per ottenere consistenti sconti di pena e benefici penitenziari.
Se ne avvalsero alcune centinaia di detenuti, tra cui anche molti vertici delle Brigate Rosse.

Oggi non avrebbe alcun senso un ulteriore intervento legislativo anche perché i terroristi oggi detenuti sono solo quelli arrestati di recente o quelli che hanno continuato a commettere reati in carcere: ed è a loro stessi che una pacificazione non sembra interessare in alcun modo.

Vi e’ pero’ una sconfitta che brucia ancora.

Le estradizioni negate e il difficile rapporto con la Francia. La cosiddetta ‘Dottrina Mitterand’.

L’estradizione e’ un istituto che si colloca all’incrocio tra la politica penale e i rapporti diplomatici.

La procedura di estradizione tra Italia e Francia si articola ancora oggi in una fase giudiziaria e in una fase amministrativa gestita dal Governo.

Ho attinto per queste notizie, e ne riporto ampie citazioni, all’articolo ‘L’impatto degli anni di piombo sulle relazioni diplomatiche’ di Jean Musitelli in ‘Il libro degli anni di piombo’ di Lazar- Matard-Bonucci, Rizzoli, 2010, pagg. 387-403.

Da un lato infatti la domanda dello Stato richiedente l’estradizione, viene sottoposta alla Chambre d’Accusation che e`costituita presso la Cote d’Appello competente. Essa esamina la domanda ed emana un parere.
Se questo e`sfavorevole esso vincola lo Stato francese che e`tenuto a rifiutare la domanda di estradizione.
Nel caso in cui esso sia invece favorevole, il ministro della Giustizia sottopone al Primo Ministro, che e`libero o meno di dare seguito alla cosa, un decreto che autorizza l’estradizione.

Comunque la si guardi, spesso tale procedura ha posto in posizione imbarazzante l’Esecutivo francese che doveva fronteggiare le richieste via via presentategli.

Come si può ben comprendere nel caso in cui la Chambre desse un parere favorevole sarebbe stato delicato rifiutare di dare seguito alla procedura senza esporsi alle recriminazioni dello Stato italiano richiedente.

Sempre in caso di parere favorevole della Chambre, altrettanto delicato avrebbe però potuto essere l’attenersi a tale decisione della Chambre esponendosi cosi` alle critiche dei difensori del diritto di asilo e dei rifugiati politici.

Se questa era la procedura applicabile perché ritengo di dover parlare di una sconfitta bruciante?

Fino al 1979 il Governo francese ha concesso tutte le estradizioni che gli venivano richieste dall’Italia.
Nel 1979 il meccanismo si incrina: la Francia concede l’estradizione di Franco Piperno, storico dirigente di Potere Operaio. La Chambre d’Accusation ha infatti emesso un parere parzialmente favorevole.
Il parere della Chambre e`duramente criticato da Francois Mitterand- allora all’opposizione – che dichiara che i giudici hanno ceduto a pressioni governative.
Alla voce di Mitterand, si aggiungono numerose critiche di carattere tecnico (in particolare sulla natura politica dei capi d’accusa).

A cio`si aggiunga che poco dopo Franco Piperno sara`rimesso in libertà dalla giustizia italiana. Crescono dunque le perplessita`di alcuni giudici francesi sulla serietà delle richieste italiane.

A inizio anni ’80, con l’avvento al potere dei socialisti francesi, i rapporti diplomatici e giudiziari prendono un’altra piega.
Occorre ricordare che il principio che regola l’estradizione francese è che questa non viene concessa nei casi in cui i crimini o i delitti presentino un carattere politico ovvero quando si evinca dalle circostanze che l’estradizione e`stata richiesta in vista di un interesse politico.

Inoltra l’asilo politico e`un diritto fondamentale e assolutamente acquisito da parte della politica francese. Nella costituzione del 1958 e`infatti scritto che “qualunque individuo perseguitato a causa della sua azione in favore della liberta`gode del diritto di asilo nei territori della Repubblica francese”.

E`bene pero`dire che i latitanti italiani non hanno chiesto l’asilo politico ma anzi hanno chiesto e ottenuto un regolare permesso di soggiorno.
Dunque quando si parla di loro come di rifugiati politici lo si fa in genere in modo improprio.

Nel 1982, Mitterand e il Ministro della Giustizia Robert Badinter dichiarano a piu`riprese che il diritto sara`mantenuto. Non e`mistero per nessuno che Mitterand sia sempre stato contrario all’estradizione per motivi politici.

il risultato è il congelamento delle richieste di estradizione. Conseguenza ulteriore ne e`che già dal 1981 la diaspora dei militanti italiani di estrema sinistra confluisce su Parigidove le presenze passano da un centinaio a 350 circa.

Caso per caso le autorita`rilasciano i permessi di soggiorno.

Nel 1982, il caso della mancata estradizione di Oreste Scalzone, ex leader di Potere Operaio, rilancia però la pressione italiana.

In reazione a ciò, su proposta del ministro della Giustizia Badinter, il governo francese è costretto a dichiarare che ogni estradizione sarà concessa nei casi in cui siano stati commessi atti criminali ( rapimenti, omicidi, ferimenti gravi) di modo che il fine politico addotto a giustificazione degli stessi sia insufficiente a motivare il ricorso a mezzi inaccettabili (decisione del consiglio dei Ministri francese, 10-11-82).
La pressione di Roma dunque continua: dalle 5 domande del 1981, si passa a 76 nel 1982, 41 nel 1983, 62 nel 1984.

Nessuna verra`accolta.

Nel 1985 Mitterand afferma ancora che gli italiani che vivono a Parigi e che sono perseguitati per fatti legati all’azione politica violenta non saranno estradati, a meno che non si siano resi colpevoli o complici di crimini di sangue o che non continuino a svolgere attivita`terroristica in Francia.

A questo punto le richieste di estradizione italiane cominciano a scendere: 38 nel 1985, 30 nel 1986, 15 nel 1987.

Nessuna verrà accolta.

Una sconfitta che brucia ancora.

Madrid, 28 giugno 2011

Alessandro Melano

 

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