COMUNICATO

COMUNICATO

  • 24 Giugno 2014

Aggiornamento attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206 : “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”

Siamo particolarmente lieti di portare a conoscenza dei nostri associati che ci è stato comunicato l’esito positivo quanto meno di un punto di natura pensionistica e previdenziale, già posto unitamente a diverse altre criticità da diverso tempo all’attenzione della Presidenza del Consiglio, per il quale ci aspettiamo peraltro la modalità attuativa pienamente conforme alla richiesta dalle Associazioni.
Come noto, avevamo richiesto il riesame della domande di pensione e/o ricostituzione per il trattamento pensionistico, presentate entro il 30 novembre 2007, con la richiesta di attribuzione dei benefici previsti dall’art. 2 della legge 20 maggio 1970, n. 336 ai titolari di pensione del Fondo di Pensione di Lavoro Dipendente vittime del terrorismo con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado nonché dai coniugi superstiti e orfani.
Detto beneficio non era stato riconosciuto inizialmente, a seguito della modificazione della formulazione originaria dell’art. 2 della legge 206/2004 ed entrata in vigore il 1 dicembre 2007, neppure per le domande presentate entro il 30 novembre 2007 dagli aventi diritto che ne avevano richiesto l’attribuzione.
Ebbene è possibile ora a seguito del nostro intervento, limitatamente ai soggetti prima citati che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007 per le proprie pensioni dirette, richiedere il riesame all’INPS con l’attribuzione del previgente art. 2 della legge 206 cit., vale a dire il riconoscimento percentuale derivante dalla retribuzione riservata alla qualifica superiore alla quiescenza, qualora più favorevole, in sostituzione dell’attuale incremento stabilito nella misura del 7,5%.
Allo scopo è stato predisposto dall’INPS l’allegato modulo di istanza di riesame da compilarsi a cura dei potenziali interessati puntualmente indicati e da inviare all’Istituto.
Torino/Bologna 17 giugno 2014

per AIVITER
il VicePresidente
Roberto Carlo Della Rocca

per Unione Famigliari Vittime per Stragi
il Presidente
Paolo Bolognesi

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NOTA BENE CHIARIMENTO al 20 luglio 2014. A seguito chiarimento da parte dell’INPS pervenutoci nei giorni scorsi si precisa che le istanze possono riguardare esclusivamente le vittime del terrorismo già pensionate ex dipendenti privati (ne è pertanto esclusa la categoria dei dipendenti pubblici) che abbiano spedito, entro la data del 30 novembre 2007, richiesta all’INPS del riconoscimento del beneficio della qualifica superiore a valere sulla propria pensione, ai sensi del previgente art. 2 della legge n. 206/2004.
L’INPS raccomanda altresì per l’istanza da parte degli aventi diritto l’utilizzo del fac-simile già predisposto “-> allegato modulo

 

In ottemperanza alle disposizioni nazionali relative alle norme da adottare per il contenimento del coronavirus si informa che la Segreteria operativa di Aiviter resterà chiusa sino al  31 marzo  2022

Durante il periodo di chiusura l’attività della nostra Associazione continuerà seppur a regime ridotto.

Per coloro che necessitano di contattarci per urgenze preghiamo indirizzare al nostro recapito mail  info@vittimeterrorismo.it  sinteticamente le richieste e segnalando anche un  contatto telefonico.