Richiesta di risoluzione parlamentare

Richiesta di risoluzione parlamentare

  • 13 Gennaio 2017
Collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo
Richiesta di risoluzione parlamentare

La XI Commissione,

premesso che:

la legge 13 agosto 1980, n. 466: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» all’articolo 12, prevede quanto segue: «Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968 n. 482 e della legge 1o giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi»;
la legge 20 ottobre 1990, n. 302: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» al comma 1, dell’articolo 14, prevede quanto segue: «Il coniuge superstite, i figli ed i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all’80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all’articolo 1 hanno ciascuno il diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 e della legge 1o giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi»;
la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» prevede – all’articolo 1, comma 2, a seguito di molteplici modificazioni – il diritto al collocamento obbligatorio agevolato per: «I soggetti di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo (ossia gli invalidi di ogni ordine e grado), nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli (ossia per i coniugi ed i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa servizio, di guerra o di lavoro nonché per i soggetti invalidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è consentita l’iscrizione negli elenchi del collocamento riservato ai disabili esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale, qualora lo stesso sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa. Tale previsione è precisata all’articolo 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 233: Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili). Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo (ossia le attuali posizioni economiche da B3 a C2). Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanza nell’organico (periodo in sostituzione di uno precedente ed introdotto dal comma 1, articolo 2 legge del 17 agosto 1999, n. 288). Alle assunzioni di cui al presente comma, non si applica la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (periodo aggiunto dall’articolo 5, comma 7 del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito nella legge 3 agosto 2010, n. 126);
il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18 comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa di legge per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 3 agosto 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzione obbligatoria e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili (interpretazione autentica introdotta dal progetto di legge n. 2545 Schirru approvato in via definitiva in Senato il 23 febbraio 2011);
la legge 23 dicembre 2000, n. 388 al comma 1 dell’articolo 82 ha esteso a decorrere dal 1o gennaio 1990 alle vittime del dovere l’applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 302 del 1990 e dalla legge n. 407 del 1998 fra cui anche il diritto al collocamento obbligatorio;
al comma 5 dell’articolo 82, la stessa legge, ha previsto l’applicazione dei benefici delle leggi n. 392 del 1990 e n. 407 del 1998, in favore delle vittime del terrorismo a decorrere dal 1o gennaio 1967, estendendo i medesimi benefici, incluso il diritto al collocamento obbligatorio anche alle vittime della criminalità organizzata;
il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 al comma 1, lettera b), punto 2, dell’articolo 4 ha riconosciuto alle vittime del dovere i benefici in materia di assunzioni dirette a decorrere dal 1o gennaio 1967;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» all’articolo 3, «Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva», in particolare al comma 1, prevede per i datori di lavoro pubblici e privati l’obbligo di avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle diverse categorie di disabili di cui all’articolo 1, con modalità diverse a seconda dell’organico, a partire dalla misura del 7 per cento dei lavoratori occupati;
al comma 2, dell’articolo 18, la stessa legge, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, guerra o di servizio nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro, attribuisce una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati, a partire da un punto percentuale, commisurata all’organico;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000 n. 233: «Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» al comma 2, dell’articolo 1, espressamente stabilisce: «In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie (i disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68 del 1999) possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1;
i soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi ed i figli di soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell’avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all’iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per cause al medesimo non imputabile»;
la circolare n. 6 del 2009 della Presidenza della Consiglio dei ministri (dipartimento della funzione pubblica U.P.P.A.) al punto 4, deroga dal divieto di assumere, riguardante organismi pubblici statali, strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato nonché i Ministeri vigilanti, le categorie protette, nei limiti del completamento della quota d’obbligo, da ritenersi le due quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) al comma 123 dell’articolo 3 estende, seppur con limitazioni, ai superstiti delle vittime del lavoro le disposizioni agevolative sul collocamento obbligatorio già riconosciute alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevedendo espressamente: «Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro»;
la circolare n. 2 del 2010 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’oggetto: «Assunzioni obbligatorie al punto 7: Ulteriori limitazioni per l’esclusione dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999» espressamente prevede: «Si ritiene opportuno far presente che i soggetti di cui all’articolo 3, comma 123 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – orfani o in alternativa coniuge superstite di coloro che deceduti per “fatto di lavoro” – vanno a soddisfare, così come tutti i soggetti normodotati enunciati dall’articolo 18 della legge n. 68 del 1999, dalla legge n. 407 del 1998 nonché dalla legge n. 466 del 1980 e successive loro modificazioni, la quota d’obbligo prescritta dal comma 2 dell’articolo 18 della citata legge n. 68 del 1999 e quindi, sono computabili esclusivamente in tale quota di riserva»;
l’interpretazione autentica del comma 2, dell’articolo 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili (atto Camera 2545 Schirru, Fedriga) approvato definitivamente al Senato il 23 febbraio 2011, il cui relativo testo unificato prevede all’articolo 1: «Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 16, si interpreta nel senso che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili»;
in data 19 ottobre 2010 il Governo, rispondendo all’interrogazione a risposta scritta n. 5-03384 (prima firmataria onorevole Amalia Schirru) ammette che «da una prima lettura combinata delle disposizioni parrebbe discendere che il diritto al collocamento obbligatorio, a favore delle vittime previsto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari, sia preminente rispetto ad analoghi diritti previsti a favore di altre categorie di soggetti»;
inoltre – nello stesso atto – ritiene opportuno avviare un apposito tavolo tecnico «che avrà il compito di trovare soluzioni idonee a garantire l’uniforme applicazione e operatività della disciplina in materia di collocamento obbligatorio, nonché ogni possibile iniziativa che conduca alla soluzione della vicenda con l’obiettivo di scongiurare inopportune contrapposizioni tra persone che, seppur a diverso titolo, vivono quotidianamente una condizione di fragilità»;
secondo quanto espressamente previsto dal comma 2, dell’articolo 1, della legge 23 novembre 1998 n. 407, tali soggetti godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
per un vuoto legislativo che si è venuto a determinare, è stata loro preclusa anche l’unica modalità di concreto esercizio di tale diritto, disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’impossibilità di essere ricompresi nei due fondi di riserva ivi previsti;
la quota dell’1 per cento di cui all’articolo 18, comma 2, da cui sono stati esclusi a seguito del periodo aggiunto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 102 convertito dalla legge 3 agosto 2010 n. 126, che ha integrato il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 407 del 1998;
l’altra quota di riserva del 7 per cento prevista dall’articolo 3, con esclusione dei soggetti tutelati a seguito dell’approvazione definitiva al Senato il 23 febbraio 2011 del progetto di legge n. 2545 riguardante l’interpretazione autentica del quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per la quale resta comunque fermo ed esclusivo beneficio dei lavoratori disabili, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 delle legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative interpretative amministrative al fine di dare concreta attuazione al diritto al collocamento obbligatorio per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e loro familiari, nonché per i superstiti delle vittime del lavoro, così come stabilito a loro espressa tutela dalla normativa vigente con obbligo di assunzione a carico dei datori di lavoro privati e pubblici, in deroga all’attuale blocco delle assunzioni.

(7-00528)

«Santagata, Cazzola, Rossa, Villecco Calipari, Lenzi, Damiano».

 

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