Legge di stabilità 2015: nuove norme pensionistiche in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari
- 23 Dicembre 2014
La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) all’art.1, commi 163, 164 e 165 ha disposto le seguenti norme interpretative a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari:
Art.1
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163. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità , che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole».
164. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».
165. All’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
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