ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL’EVERSIONE CONTRO L’ORDINAMENTO DELLO STATO

ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL’EVERSIONE CONTRO L’ORDINAMENTO DELLO STATO

  • 23 Gennaio 2017

STATUTO
(da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati)

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e sede

1. È costituita l’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato, di seguito brevemente definita l’Associazione, con sigla AIVITER . Il presente statuto si richiama all’atto costitutivo del 20 marzo 1985 del quale accoglie i principi ispiratori e fondanti unitamente a quelli caratterizzanti l’opera di Maurizio Puddu, che ha presieduto l’Associazione dalla fondazione sino al 21 maggio 2007.
2. L’Associazione ha diffusione nazionale ed ha sede legale in Torino.
3. L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Essa si ispira e applica, in quanto possibile ed opportuno, alle norme di cui alle leggi n.266 del 1991, n. 662 del 23.12.1996, Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, e n. 383 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e aderisce alle relative istituzioni e programmi.

Art. 2 Finalità

1. L’Associazione svolge un’azione di sensibilizzazione e di cooperazione volta a promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti delle vittime, invalidi e loro famigliari anche superstiti e famigliari dei caduti, secondo le loro legittime aspettative. Opera pertanto affinché sia attribuita a tutti tali soggetti la qualifica di ‘vittima del terrorismo’ con tutte le prerogative e i benefici di legge, a livello nazionale, europeo ed internazionale.
2. L’Associazione cura e custodisce la memoria storica degli eventi di terrorismo, nonché di quella delle vittime, che appartengono a tutta la comunità, ritenendo di contribuire in tal modo a prevenire nuovi episodi di eversione.
3. L’Associazione svolge opera di didattica e di divulgazione rivolta a tutti, ma in particolare alle nuove generazioni, rendendosi anche promotrice di incontri con studenti di ogni ordine e grado. A tal fine organizza un archivio per la conservazione degli atti e delle ricerche, per la raccolta di volumi, documentazioni anche video-fotografiche e di materiale di studio utile ai fini di non dimenticare e tramandarne la memoria alle nuove generazioni.
4. L’Associazione organizza, gestisce e implementa un portale Internet, attualmente denominato www.vittimeterrorismo.it, quale sede istituzionale dell’archivio memorialistico, punto d’informazione e di contatto per gli associati e aperto ai cittadini.
5. L’Associazione opera in Italia e in Europa, anche in collaborazione con altre associazioni, enti ed Istituzioni pubblici e privati aventi analoghe finalità, e può aderire a modelli di tipo federativo, pur conservando comunque la propria identità e specificità ideale ed organizzativa.
6. L’Associazione persegue le sue finalità mediante: l’organizzazione, diretta o partecipata, di iniziative istituzionali e culturali; la collaborazione con altre organizzazioni ed enti sia nazionali che internazionali allo scopo di potenziare le attività istituzionali; l’attuazione di forme adeguate di comunicazione anche multimediale; l’ideazione, diretta o partecipata, di pubblicazioni, ricerche, mostre, esposizioni museali e simili con intenti didattici e culturali; l’organizzazione di meetings, convegni, conferenze, altri eventi nonché qualsiasi iniziativa culturale e/o sociale coerente con i principi contenuti nel presente articolo.

7. L’Associazione elabora e promuove la presentazione di proposte legislative finalizzate all’ulteriore tutela dei soggetti indicati nell’Art. 2.

Art. 3 Attività

1. Ai fini di cui al precedente articolo, l’Associazione, in particolare:
a) Cura la stesura dell’elenco delle vittime e superstiti per un sistematico aggiornamento anagrafico dei soggetti coinvolti e dei fatti che li hanno riguardati.
b) Assume e promuove iniziative intese ad offrire opportuna assistenza, consulenza e informazione a tutti gli associati, in materia pensionistica, legale, sanitaria e per la presentazione di domande amministrative e quant’altro previsto dalla normativa vigente.
c) Partecipa ad iniziative e programmi di prevenzione ed assistenza, in caso di attentati terroristici in collaborazione, con gli organi istituzionali preposti.
d) Può richiedere di costituirsi parte civile a favore delle vittime nei processi contro autori di attacchi terroristici, in conformità alle disposizioni previste dall’ordinamento giudiziario penale italiano.
e) Assume le più idonee iniziative per garantire agli associati una costante e tempestiva informazione su leggi, decreti, circolari, norme e relativi aggiornamenti, utilizzando preferibilmente, quale strumento di comunicazione nei confronti degli associati, la posta elettronica.
f) Cura il sito Web www.vittimeterrorismo.it, organo ufficiale e principale di comunicazione dell’Associazione

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 4 Associati

1. Gli associati dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’Ordinamento Costituzionale dello Stato – AIVITER, si dividono nelle seguenti categorie:
a. Associati fondatori
b. Associati ordinari
c. Associati sostenitori
d. Associati onorari
2. Sono associati fondatori, come da atto costitutivo del 20 marzo 1985, i signori Giovanni Berardi, Adele Andreis vedova Casalegno, Antonio Cocozzello, Severa Marone vedova Croce, Leone Ferrero, Mario Deorsola, Dante Notaristefano, Sergio Palmieri, Giovanni Picco e Maurizio Puddu.
3. Sono Associati ordinari tutti coloro che hanno diritto al riconoscimento della qualifica di ‘vittima del terrorismo’ e condividono le finalità dell’Associazione, nonché i loro famigliari anche superstiti. Possono inoltre aderire all’associazione quali Associati ordinari, i cittadini che riconoscano il presente statuto e che per loro storia personale e visione culturale condividano armonicamente le finalità dell’Associazione.
4. Sono Associati sostenitori i cittadini che riconoscono, approvano e sottoscrivono le norme che regolano l’attività e le finalità dell’Associazione e che intendono sostenerla economicamente con contributi liberali.
5. Possono essere nominati Associati onorari quei cittadini che si siano particolarmente distinti per impegno civico e qualità morali.

Art. 5 – Ammissione all’Associazione

1. Per divenire Associati gli aventi diritto sono tenuti a inoltrare una domanda d’adesione dettagliata contenente generalità, residenza, professione, appartenenza ad eventuali altre associazioni anche di categoria, ed esibendo la documentazione che attesta la condizione di vittima del terrorismo, di superstite o di famigliare; qualora non vittime dirette, la motivazione che li spinge ad aderire. La domanda dovrà contenere anche il consenso al trattamento dei dati personali sensibili nell’ambito della normativa prevista dalla Legge 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sull’accettazione della domanda di adesione, decide il Consiglio direttivo a suo insindacabile giudizio. Le domande di adesione saranno sottoposte per la ratifica alla prima assemblea degli Associati.

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati

1. Ogni Associato ha diritto all’elettorato attivo e passivo ed alla partecipazione alla vita associativa.
2. L’adesione all’Associazione comporta, per ogni associato, i seguenti obblighi:
a) osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti legittimamente adottati;
b) uniformarsi alle deliberazioni, adottate dagli organi competenti, riguardanti le attività, la vita associativa, la partecipazione interna ed i rapporti con il mondo esterno;
c) corrispondere le quote associative, eventualmente stabilite.

Art. 7 – Decadenza degli Associati

1. Gli Associati possono decadere:
a) per dimissioni
b) per morosità
c) per violazione delle norme o per indegnità.
2. Contro la decisione di decadenza è possibile il ricorso ai Probiviri.

TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Elenco e durata degli organi

1. Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati.
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Vice Presidente o i Vice Presidenti
e) Il Segretario
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei revisori dei conti
h) Il Collegio dei Probiviri
i) I Coordinatori di area
2. La durata di tutti gli Organi e degli incarichi è triennale.

Art. 9 – Assemblea – Costituzione e funzionamento

1. L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. È costituita da tutti gli Associati. Il suo funzionamento è regolato da un Regolamento interno; in sua assenza è deciso dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse deleghe.
2. L’assemblea può tenere le sue riunioni anche tramite web, video conferenze o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione di eventuali associati facenti riferimento ad Aree decentrate.
3. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente. La convocazione , con l’indicazione dettagliata dell’ordine del giorno, deve avvenire con almeno 15 giorni di preavviso.
4. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo.
5. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) degli associati. In seconda convocazione, prevista almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Assemblea – Compiti e attribuzioni

1. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio direttivo, che devono essere individuati preferibilmente tra le vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, del Collegio dei Revisori dei conti, del collegio dei Probiviri.
2. L’assemblea discute, definisce e delibera le linee generali programmatiche dell’Associazione.
3. Su proposta del Consiglio direttivo, fissa le eventuali quote associative annuali.
4. L’Assemblea discute e delibera su mozioni presentate dal Consiglio direttivo o da almeno il 20% degli Associati presenti direttamente o da almeno il 5% degli Associati.
5. Approva il rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio direttivo, corredato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.
6. L’Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. Tali delibere devono essere approvate dal 50%+1 degli Associati.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da associati, da un minimo di sette a un massimo di undici membri, secondo la delibera assunta dall’Assemblea, assicurando un’adeguata rappresentanza territoriale.
2. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l’anno, o su convocazione del Presidente, con almeno 8 giorni di preavviso, salvo i casi di estrema urgenza. Si riunisce anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio direttivo può tenere le sue riunioni anche tramite web o altra forma di comunicazione a distanza, per favorire la partecipazione di eventuali membri decentrati.
5. Il Consiglio direttivo, in attuazione delle delibere dell’Assemblea degli Associati, cura l’ordinaria e la straordinaria attività dell’Associazione. In particolare:
a) promuove la realizzazione delle finalità dell’Associazione, ne definisce la posizione
ufficiale portandone a conoscenza gli associati e la collettività, deliberando anche sui temi frequentemente dibattuti o di maggiore attualità;
b) esamina ed approva entro il 30 maggio di ogni anno il rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente;
c) propone all’assemblea l’adozione di eventuali quote associative;
d) delibera sull’accettazione e sulla decadenza degli Associati;
e) predispone eventuali modifiche dello statuto da sottoporre all’esame dell’Assemblea; delibera, se opportuno, norme regolamentari interne;
f) designa rappresentanti dell’Associazione in organismi nazionali ed internazionali, scelti per particolari capacità e competenze anche al di fuori del Consiglio Direttivo; delibera l’istituzione di eventuali strutture decentrate.
g) delibera eventuali deleghe, definendone gli ambiti, a suoi componenti o ad altri Associati, su specifiche materie in base alla loro competenza; delibera inoltre la costituzione e la composizione di eventuali commissioni di studio o gruppi di lavoro;
h) può cooptare, con motivato provvedimento, sino a un massimo di tre membri in reintegrazione dei propri componenti, fatta salva la ratifica da parte della prima Assemblea utile;
i) può deliberare lo spostamento della sede legale, sempre nell’ambito della città di Torino;
l) presenta annualmente all’Assemblea il rendiconto economico ed una relazione economica, organizzativa e consuntiva delle attività svolte, nonché una delle iniziative future.

Art. 12 – Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed i poteri di firma per la ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.
2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo dirigendone i lavori.
3. Il Vice Presidente – o i Vice Presidenti – coadiuvano il Presidente nella rappresentanza dell’Associazione e per ogni esigenza istituzionale e/o organizzativa. Lo sostituiscono a pieno titolo in caso di sua assenza o impedimento prolungato, e la loro firma, per l’occorrenza è depositata, presso l’Istituto di credito dove è/sono appoggiati i conti correnti.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario è responsabile dell’organizzazione della sede, ne cura la parte logistica, nonché la tenuta e la riservatezza delle documentazioni dell’Associazione e dei dati degli associati.
2. Predispone e cura l’informativa da inviare agli associati sotto la supervisione del Presidente e/o dei Vice presidenti.
3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea controfirmati dal Presidente.
4. Coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, anche ai fini di cui al comma 1 dell’art. 12.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Cura la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi documenti, nonché dell’inventario dei beni. Predispone il rendiconto consuntivo – ed anche quello preventivo se deliberato dagli Organi – da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio direttivo, con relazione di accompagnamento.
2. Può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esperti in materia contabile, eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei propri componenti. I revisori dei conti non possono fare parte del Consiglio direttivo, ma possono essere invitati alle sue sedute. I revisori effettivi eleggono tra loro il presidente.
2. Ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di verificare annualmente il rendiconto consuntivo, redigendo una propria relazione al Consiglio direttivo ed all’Assemblea che devono discutere ed approvare il rendiconto.

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche al di fuori dei propri componenti.
2. I Probiviri effettivi nominano tra loro il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di dirimere le eventuali controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra Associati e tra questi e le cariche associative, comprese le eventuali sanzioni o decadenze degli Associati.
4. Fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, il Collegio decide secondo equità, senza obbligo di formalità rituali. Il lodo arbitrale scritto è inoppugnabile.

Art. 17 – I Coordinatori di area

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’Associazione su base nazionale, di assicurare una più adeguata assistenza agli associati decentrati ed una presenza più capillare e per favorire il miglior raccordo con le Istituzioni regionali e comunali, l’Associazione istituisce più Aree territoriali, nominando per ciascuna un responsabile per tutta la fase costitutiva.
2. Le Aree sono economicamente e logisticamente indipendenti.
3. Gli associati delle Aree sono a tutti gli effetti associati dell’Associazione, ne seguono lo statuto e partecipano con pieni diritti all’attività sociale e possono essere eletti nei relativi Organi.
4. I Responsabili delle Aree, terminata la fase costitutiva, sono liberamente scelti dagli associati e assumono la funzione di coordinatori.

TITOLO IV – PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 17 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dall’ammontare delle quote associative, se deliberate;
b) da contributi e sovvenzioni ricevuti dallo Stato italiano, dall’Unione europea, da Enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità sociali;
c) dai beni mobili e immobili acquisiti;
d) da donazioni e elargizioni liberali;
e) dalle documentazioni acquisite;
f) da ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 18 – Rendiconto economico e finanziario

1. L’esercizio finanziario ed economico dell’Associazione coincide con l’anno solare.
2. I rendiconti consuntivi (e preventivi, se deliberati) predisposti annualmente dal Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei conti, vengono discussi ed approvati dal Consiglio direttivo entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.
3. Gli eventuali proventi dell’attività non possono essere divisi tra gli Associati, nemmeno in forma indiretta, ma devono essere impegnati esclusivamente per le finalità sociali.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 19 – Cariche associative – Gratuità – Incompatibilità

1. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell’Associazione avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
2. Le cariche associative sono incompatibili con incarichi direttivi o di rappresentatività all’interno di partiti politici.

Art. 20 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato da un’Assemblea straordinaria, appositamente convocata.
2. Con la relativa deliberazione, l’Assemblea provvederà a devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con analoghe finalità o comunque rispettosa delle leggi citate all’art. 1, comma 3, del presente statuto.

Art. 21- Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia, con prevalenza delle leggi citate all’Art. 1.
2. Il presente statuto viene registrato per acquisire piena efficacia interna e verso terzi.

TITOLO VI – NORMA TRANSITORIA

1. In deroga a quanto previsto dal presente Statuto, nell’anno sociale 2008 tutte le cariche e gli incarichi avranno la durata di un anno.

 

In ottemperanza alle disposizioni nazionali relative alle norme da adottare per il contenimento del coronavirus si informa che la Segreteria operativa di Aiviter resterà chiusa sino al  31 marzo  2022

Durante il periodo di chiusura l’attività della nostra Associazione continuerà seppur a regime ridotto.

Per coloro che necessitano di contattarci per urgenze preghiamo indirizzare al nostro recapito mail  info@vittimeterrorismo.it  sinteticamente le richieste e segnalando anche un  contatto telefonico.