DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  • 27 Luglio 2007

Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle
stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 2 e 5;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 91, recante norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio avvenuto a Kindu l’11 novembre 1961;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi 792, 794, 795 e 1270;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, con il quale il prefetto Gianlorenzo Fiore e’ stato nominato Commissario straordinario di Governo per l’attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206;
Ritenuto di dover emanare una direttiva generale di indirizzo al fine di garantire una coerente e coordinata attuazione della medesima legge n. 206 del 2004;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27 luglio 2007;

Emana
la seguente direttiva:

Premessa.
Il Parlamento, rendendosi interprete delle giuste aspettative di riconoscimento di quanti, vittime e familiari, hanno pagato un tributo altissimo in termini di sofferenza fisica e morale per fatti di terrorismo, durante una lunga e sanguinosa stagione che ha visto uniti, nello stesso tragico destino, rappresentanti delle Istituzioni, soggetti aventi ruoli di responsabilita’ nell’ambito del sistema produttivo, sociale e culturale del Paese e comuni cittadini, e’ intervenuto, da ultimo, con la legge 3 agosto 2004, n. 206, di seguito denominata: “legge n. 206 del 2004” nell’intento di offrire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti piu’ adeguati di tutela e sostegno.
E’ in forza del legame di appartenenza alla comunita’ democraticamente fondata, contro cui e’ stata portata una vera e propria guerra, che le vittime del terrorismo e delle stragi e i loro familiari sono resi destinatari dalla legge n. 206 del 2004 di una normativa affatto speciale, caratterizzata da istituti particolarissimi che postulano, in eguaglianza di posizioni tra gli appartenenti alla medesima categoria, benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali, anche in deroga alle norme previste dai singoli ordinamenti. Si tratta di misure, talune gia’ note alla precedente legislazione, altre di nuova concezione, ma tutte finalizzate ad apprestare un sistema di provvidenze non meramente simbolico, a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari.
1. Come e’ noto, la legge n. 206 del 2004, all’interno di un complesso quadro normativo tuttora vigente (per effetto del rinvio di cui all’art. 1, comma 2), a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, gia’ previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati, lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonche’ dei cittadini tranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di strage di tale matrice.
Tali misure, che ampliano la platea dei destinatari, incidono in maniera particolare sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale; rideterminano l’entita’ delle speciali elargizioni; dispongono l’erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio; rimodulano in senso piu’ ampio le disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un’invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, la concessione di due annualita’ di pensione; pongono a carico dello Stato la spesa per l’assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari; eliminano gli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria.
A fronte del cennato contesto normativo, appaiono opportune – anche alla luce dell’opera svolta dal Commissario straordinario nominato dal Governo nel settembre del 2006 – alcune indicazioni che agevolino le singole amministrazioni competenti ad una attuazione omogenea delle norme in parola. Indicazioni, queste, che non possono prescindere da una disamina puntuale di alcuni profili di particolare problematicita’.
2. Occorre, in primo luogo, ricordare come destinatari delle disposizioni in parola sono le vittime, cioe’ coloro che sono deceduti ovvero che hanno riportato un’invalidita’ permanente in conseguenza di episodi di terrorismo o di stragi di tale matrice, ed i familiari anche superstiti.
Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1-bis, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1270), sono altresi’ destinatari della legge n. 206 del 2004 i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, nonche’ le vittime e loro familiari della cosiddetta “banda della Uno bianca”.
Per l’individuazione dei familiari superstiti, soccorre il rinvio operato dalla legge n. 206 del 2004 (art. 1, comma 2) alla precedente e tuttora vigente legislazione in materia. In forza di tali rinvii, sono destinatari dei benefici i soggetti indicati dall’art. 6 della legge n. 466 del 1980, come integrato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990 e, da ultimo, dall’art. 82, comma 4, della legge n. 388 del 2000. Ancorche’ tale norma abbia ad oggetto l’ordine in base al quale si provvede alla erogazione della speciale elargizione prevista dalla richiamata legge n. 466 del 1980, la stessa appare idonea ad identificare i soggetti ritenuti meritevoli dell’intervento di sostegno e di assistenza da parte dello Stato.
Cio’, peraltro, solo laddove le norme della legge n. 206 del 2004 non dispongano diversamente, individuando puntualmente gli aventi diritto, in concorso con la vittima, ovvero nella qualita’ di superstiti.
Sempre con riferimento ai soggetti destinatari delle norme in parola, un aspetto particolare merita di essere approfondito. Si tratta del diritto dei cittadini stranieri (siano essi appartenenti all’Unione europea o extracomunitari) a vedersi riconosciuto il complesso di benefici previsti dalla legge n. 206 del 2004, per eventi lesivi accaduti sul territorio nazionale.
Se, da un lato, va riaffermato il diritto dei medesimi e dei loro familiari (nei termini e con le modalita’ attribuite ai cittadini italiani) a percepire la speciale elargizione e le altre indennita’, non puo’ essere revocato in dubbio il diritto degli stessi agli analoghi benefici di natura pensionistica e previdenziale attribuiti, a parita’ di evento lesivo, ai cittadini italiani.
E’ del tutto ovvio come il nascere di un tale diritto e’ subordinato alla sussistenza di due fattori, l’uno oggettivo, l’altro soggettivo.
Il primo, come gia’ detto, e’ dato dalla circostanza che l’evento lesivo si realizzi sul territorio nazionale. Il secondo fattore e’ costituito dalla necessita’ che il soggetto straniero ed i suoi familiari siano titolari, al momento dell’evento, o anche successivamente, di una posizione contributiva obbligatoria in Italia.
E’ quest’ultimo, del resto, un requisito non diverso da quello che deve sussistere per i cittadini italiani e che e’ condizione per l’applicazione dei benefici di cui trattasi.
All’accertamento delle invalidita’ permanenti riportate dagli stranieri e dai cittadini italiani residenti all’estero provvedono le apposite commissioni mediche nominate dall’autorita’ consolare del luogo di residenza della vittima del terrorismo (art. 5, comma 7, e art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999).
I relativi oneri di funzionamento sono anticipati dal Ministero dell’economia e delle finanze e rimborsati dalle amministrazioni competenti in via ordinaria a richiedere gli accertamenti sanitari.
Sul punto si ricorda che al Ministero dell’interno la disciplina di settore (art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999) attribuisce una competenza di carattere generale nei confronti, non solo dei propri dipendenti, bensi’ anche a favore dei cittadini italiani che non rientrino in alcuna delle categorie per le quali e’ determinata l’amministrazione competente, nonche’ degli stranieri, degli apolidi e dei loro superstiti.
3. Ancora in merito ai destinatari dei benefici, in particolare di quelli pensionistici e previdenziali, e’ necessario fare chiarezza sulla posizione dei lavoratori autonomi o liberi professionisti.
A tale riguardo occorre considerare come il trattamento di favore disposto dalla legge n. 206 del 2004 in forme e modalita’ diverse (attribuzione dei benefici combattentistici, con l’art. 2; aumento figurativo dei versamenti contributivi, con l’art. 3; equiparazione ai grandi invalidi di guerra e modalita’ di determinazione del trattamento di quiescenza, con l’art. 4) si riferisce, come gia’ sottolineato con riferimento ai cittadini stranieri, a tutti i soggetti titolari di una posizione contributiva obbligatoria – ovvero gia’ in quiescenza, la’ dove i benefici medesimi siano utili a rideterminare la misura della pensione – e, quindi, anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti ed ai loro familiari.
Depone in tale senso la lettera della legge n. 206 del 2004, sia la’ dove individua i destinatari “in chiunque subisca o abbia subito un’invalidita’ permanente” o con il ricorso ad espressioni analoghe (cfr. art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 4) e sia la’ dove prevede espressamente tale categoria di soggetti (cfr. art. 2, comma 3; art. 3, comma 1).
Se, da una parte, quindi occorre affermare il diritto dei lavoratori autonomi o liberi professionisti ai benefici in questione, e’ indubitabile che l’attuazione delle medesime disposizioni – anche in assenza di qualsivoglia indicazione da parte del legislatore – pone una serie di delicati problemi che afferiscono, sia alla individuazione dei criteri per applicare a tale categoria di lavoratori benefici “disegnati” essenzialmente per i pubblici dipendenti (si pensi, in riferimento all’art. 2, comma 1, ai “tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione” di cui all’art.
2, comma 1 della legge n. 336 del 1970; alle “ricadute” sul TFR del beneficio medesimo e di quello ex art. 3, comma 1; ovvero, con riguardo all’art. 7, ai criteri di adeguamento costante delle pensioni), sia agli enti competenti a determinare ed erogare i relativi benefici. Aspetti problematici, peraltro, riscontrati in sede applicativa anche nei riguardi dei lavoratori dipendenti privati.
Nonostante cio’, le pur oggettive difficolta’ attuative non possono e non debbono inficiare o addirittura porre nel nulla le finalita’ di ristoro volute dalla legge n. 206 del 2004.
Sara’, pertanto, compito del Ministro del lavoro e della previdenza sociale porre, quanto prima, allo studio, sentiti ove necessario i competenti enti previdenziali, uno o piu’ interventi normativi volti ad individuare, se del caso anche con il ricorso a modalita’ perequative, i criteri di applicazione delle norme in parola ai lavoratori privati, autonomi o liberi professionisti ed ai loro superstiti.
4. Per effetto del disposto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004, in sede di liquidazione della pensione e dell’indennita’ di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, a favore di chi abbia subito un’invalidita’ a seguito di fatto terroristico, indipendentemente dall’entita’ e dal grado dell’invalidita’ medesima, devono essere attribuiti tre aumenti periodici di stipendio, paga e retribuzione. Uguale beneficio compete al coniuge superstite e agli orfani sulle rispettive pensioni dirette.
Occorre considerare come, ai fini dell’attribuzione di tale beneficio, non possono essere operate distinzioni tra i familiari delle vittime decedute in costanza di attivita’ lavorativa (che hanno titolo alla pensione indiretta) ed i familiari di deceduti gia’ in godimento del trattamento di quiescenza (che hanno diritto alla pensione di reversibilita), cio’ in quanto il rinvio all’art. 2 della legge n. 366 del 1970 deve essere inteso come applicabile non solo a tutte le vittime di eventi terroristici, ma anche ai loro familiari, sui trattamenti pensionistici acquisiti dai propri dante causa.
5. La legge finanziaria per il 2007 (commi 794 e 795) ha, inoltre, ampliato la platea dei destinatari dell’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianita’ pensionistica maturata, la misura della pensione, nonche’ il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (art. 3, comma 1, del testo novellato della legge n. 206 del 2004).
Tale beneficio, infatti, prima limitato alle sole vittime che avevano subito un’invalidita’ permanente inferiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa, e’ stato ora esteso a tutti coloro che hanno subito un’invalidita’ permanente ed ai loro familiari (ivi compresi i superstiti), anche sui loro trattamenti diretti, prescindendo dall’entita’ e dal grado dell’invalidita’ medesima.
La chiara dizione della legge n. 206 del 2004, che esplicitamente indica tra i beneficiari i dipendenti pubblici o privati o autonomi, conferma quanto gia’ detto con riguardo al diritto dei lavoratori autonomi o dei liberi professionisti ad essere destinatari dei benefici pensionistici e previdenziali di cui trattasi.
E’ da aggiungere che non assume alcuna rilevanza la circostanza che i beneficiari, siano essi le vittime ovvero i familiari, svolgano al momento dell’evento un’attivita’ lavorativa. Peraltro, la norma in parola sara’ operativa, ed il beneficio potra’ essere applicato, se e nel momento in cui i destinatari saranno titolari di una posizione contributiva obbligatoria.
E’ inoltre da dire che nell’ipotesi in cui gli aventi diritto al beneficio de quo siano gia’ in pensione al momento dell’evento, a loro favore dovra’ essere effettuata la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento.
Quanto, poi, al regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici presi in considerazione dall’art. 3, e’ da ritenere, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, che la previsione agevolativa dell’esenzione dall’IRPEF si applichi sull’intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente all’aumento figurativo dei versamenti contributivi.
Cio’ in quanto la legge n. 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa.
In tale senso non puo’ non essere considerato come il comma 794 della legge finanziaria per il 2007 abbia modificato l’art. 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004 medesima, sostituendo, con riguardo al grado di invalidita’, le parole “inferiori all’80 per cento” con quelle di “qualsiasi entita”. Ne consegue il venir meno del trattamento fiscale di minor favore riservato alle pensioni corrisposte a fronte di una invalidita’ inferiore all’80 per cento, che sono, cosi’, equiparate alle pensioni cui hanno diritto i soggetti invalidi in misura pari o superiore all’80 per cento e, al pari di queste, possono, pertanto, fruire dell’esenzione totale dall’IRPEF. Nei suesposti termini e’, anche, il parere dell’Agenzia delle entrate.
6. Particolarmente significativi sono i benefici riservati alle vittime che abbiano riportato un’invalidita’ permanente pari o superiore all’80 per cento della capacita’ lavorativa, cui sono riconosciuti, oltre all’equiparazione per ogni effetto di legge ai grandi invalidi di guerra, il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata e rideterminata secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 206 del 2004, con criteri applicabili anche ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilita’ (comma 3).
Le amministrazioni e gli enti competenti sono chiamati, pertanto, a dare sollecita attuazione alle disposizioni teste’ ricordate, in particolare per quanto attiene all’erogazione agli aventi diritto dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
Da ultimo (art. 4, comma 2-bis, introdotto dall’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legge finanziaria 2007), e’ stata prevista un’ulteriore misura di sostegno a favore di coloro che, in presenza di un’invalidita’ permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, abbiano proseguito l’attivita’ lavorativa. La misura del trattamento di pensione loro spettante, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso dell’aumento figurativo dei dieci anni di versamenti contributivi (di cui si e’ detto al precedente punto 5), e’, in questo caso, pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita, rideterminata con l’applicazione dei benefici di cui all’art. 2, comma 1 (c.d. “benefici combattentistici”). Anche il trattamento pensionistico cosi’ determinato e’ esente dall’IRPEF, al pari di quanto previsto per le pensioni di cui ai commi 2 e 3 (art. 4, comma 4). Deve, infatti, essere considerato come il trattamento di cui al comma 2-bis e’ espressamente determinato anche secondo le modalita’ stabilite al precedente art. 3, cosicche’ sembra corretto applicare la norma di esenzione totale dall’IRPEF (comma 4) al trattamento pensionistico in esame. In tale senso e’, anche, il parere espresso dall’Agenzia delle entrate.
7. L’art. 8, comma 2, della legge n. 206 del 2004, dispone l’esenzione di ogni imposta diretta o indiretta per l’erogazione delle indennita’.
Si ritiene, in proposito (conformemente, del resto, all’avviso espresso dall’Agenzia delle entrate) che ai trattamenti di fine rapporto e indennita’ equipollenti non possa estendersi il regime di totale esenzione, essendo questo espressamente previsto solo per i trattamenti pensionistici.
Peraltro, posto che la disposizione in parola dichiara esenti da qualsiasi imposizione, diretta o indiretta, le “indennita” erogate ai sensi della legge n. 206 del 2004, deve ritenersi che l’esenzione IRPEF si applichi, comunque, alla quota del TFR o trattamento equipollente erogato in attuazione delle norme speciali recate dalla legge in esame.
8. Il legislatore della legge n. 206 del 2004 ha introdotto, altresi’, alcuni benefici di natura indennitaria, provvedendo a rimodulare la misura massima della elargizione, gia’ individuata dalla legislazione previgente (art. 1, comma 1, della legge n. 302 del 1990), elevandola a 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidita’ riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale; beneficio esteso anche alle elargizioni gia’ erogate alla data di entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 (commi 1 e 2 dell’art. 5). Per quanto riguarda i profili applicativi, non puo’, qui, che farsi rinvio al parere n. 565/06 espresso in sede consultiva dalla Sezione 1ª del Consiglio di Stato.
Inoltre, la legge n. 206 del 2004 ha previsto la corresponsione, ex nunc, agli invalidi permanenti con inabilita’ non inferiore al 25 per cento, ed ai superstiti compresi i figli maggiorenni, di uno speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro che, solo limitatamente a coloro che gia’ beneficiano dell’analoga provvidenza di cui all’art. 2 della legge n. 407 del 1998, si aggiunge all’assegno vitalizio di 500 euro.
In caso di decesso della vittima che ha riportato un’invalidita’ permanente di grado non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, ai familiari aventi diritto alla pensione (in questa ipotesi, coniuge, figli minori, figli maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle, se conviventi e a carico) sono attribuite due annualita’, comprensive della tredicesima mensilita’, del trattamento pensionistico loro spettante (art. 5, comma 4).
Anche in questo caso, peraltro, non rileva, ai fini della individuazione dei beneficiari della norma, la circostanza che il dante causa fosse deceduto in attivita’ di servizio o in posizione di quiescenza. E’, dunque, ininfluente ai fini dell’applicazione della norma la circostanza che il familiare superstite fosse titolare del diritto alla pensione di reversibilita’ o di pensione indiretta.
9. Di particolare rilievo la disposizione della legge n. 206 del 2004 che dispone la rivalutazione delle percentuali di invalidita’ gia’ riconosciute ed indennizzate, in conseguenza dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6, comma 1).
Sulle modalita’ di attuazione di questa disposizione da parte dei competenti organi sanitari, si e’ espresso il Consiglio di Stato con il richiamato parere del 2006, nel senso che la condizione globale della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacita’ lavorativa, va valutata – caso per caso – sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con l’espressione di un unico valore percentuale di invalidita’ permanente.
In proposito, e’ opportuno rivolgere un invito alle competenti Direzioni generali dei Ministeri della difesa e dell’interno perche’ le commissioni ospedaliere competenti ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, tengano sempre conto nelle proprie valutazioni tecniche di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004.
10. Il legislatore con la legge n. 206 del 2004 ha inteso, altresi’, ampliare il livello di tutela sanitaria per le vittime del terrorismo e per i loro familiari, ponendo a carico dello Stato la spesa per l’assistenza psicologica (art. 6, comma 2) e riconoscendo loro l’esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9).
Per quanto attiene al diritto all’assistenza psicologica e’ indubbio che trovino applicazione le disposizioni generali in materia di assistenza in forma indiretta (art. 3 della legge n. 595 del 1985). Pertanto, laddove le strutture pubbliche o private accreditate non siano in grado di assicurare l’erogazione delle prestazioni richieste (ovvero non siano in grado di assicurarle con la dovuta tempestivita’) la vittima dell’evento terroristico ed i suoi familiari, previa autorizzazione dell’azienda sanitaria locale, potranno rivolgersi ad un professionista privato ed ottenere il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalita’ fissate dalla regione.
Tali indicazioni, pero’, non appaiono sufficienti ad esaurire l’ambito del beneficio garantito dall’art. 6, comma 2, alle vittime di atti di terrorismo e loro familiari. Questa disposizione, infatti, come reso ostensivo dall’appostamento di uno specifico stanziamento di bilancio a decorrere dall’anno 2004, pone a diretto carico dello Stato l’obbligo di fornire assistenza psicologica. La legge n. 206 del 2004 non precisa le modalita’ attraverso le quali lo Stato deve garantire questo diritto. Spetta al Ministro della salute, con propri provvedimenti, da adottare con ogni possibile sollecitudine, individuare i criteri, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, attraverso i quali garantire alle vittime del terrorismo e loro familiari, anche con forme di rimborso delle spese sostenute,
il diritto dei medesimi ad un’adeguata assistenza psicologica.
L’art. 9 prevede che le vittime ed i loro familiari siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Tale disposizione, in combinato disposto con l’art. 4 – che estende alle vittime del terrorismo con invalidita’ superiore all’80 per cento benefici gia’ previsti per gli invalidi di guerra – impone che ai soggetti destinatari della legge n. 206 del 2004, con la percentuale di invalidita’ sopra indicata, spetti il diritto ad usufruire gratuitamente anche dei farmaci inseriti in classe C e di non essere tenuti a versare la differenza di prezzo tra farmaci generici e le corrispondenti specialita’ medicinali coperte da brevetto.
Per quanto, invece, attiene alle vittime del terrorismo e loro familiari cui sia riconosciuto un grado di invalidita’ inferiore all’80 per cento, la disposizione contenuta nell’art. 9 non puo’ che riferirsi alle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale alla generalita’ degli assistiti, con cio’ intendendo le prestazioni che per la loro natura e per le loro caratteristiche di rilevanza, efficacia ed appropriatezza sono state incluse nei “livelli essenziali di assistenza” (ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). Depone in tal senso la circostanza che, l’espressione “partecipazione alla spesa” (ovvero “compartecipazione alla spesa”) e’ costantemente utilizzata nei testi normativi per indicare la quota del costo di tali prestazioni che, in base a norme statali o regionali, e’ posta a carico dell’assistito (c.d. “ticket”).
La norma, infatti, vuole assicurare l’esenzione totale da qualunque forma di partecipazione, disposta sia da norme dello Stato, sia da norme regionali, per le prestazioni sanitarie fruite presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate, nonche’ dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialita’ medicinali coperte da brevetto.
11. Nello stesso spirito di assistenza e di sostegno a favore di coloro che sono rimaste vittime del terrorismo e dei loro familiari, e’ stato riconosciuto il diritto all’assistenza processuale ed e’ stato posto a totale carico dello Stato il patrocinio delle vittime in ogni procedimento giurisdizionale (art. 10, comma 1). Sul punto, debbono trovare applicazione le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia ed in particolare di patrocinio a spese dello Stato, prescindendo, naturalmente, per i destinatari della legge n. 206 del 2004, dai limiti di reddito ivi previsti.
12. E’ da dire, infine, che le indicazioni attuative contenute in questa direttiva, lungi dall’esaurire l’attenzione del Governo nei confronti di tutte le vittime delle azioni criminali con finalita’ di terrorismo, potranno coniugarsi con nuove iniziative legislative, anche di natura interpretativa, intese in questa ultima ipotesi a recepire i piu’ favorevoli orientamenti che nella giurisprudenza dovessero venire a consolidarsi.
Inoltre, e’ condizione indispensabile che i Ministri piu’ direttamente coinvolti nell’attuazione della legge n. 206 del 2004 – il Ministro dell’interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute – impartiscano tutte quelle disposizioni, anche di carattere organizzativo, per la tempestiva erogazione dei benefici ai soggetti aventi diritto, semplificando, per quanto possibile, gli adempimenti burocratici e monitorando costantemente l’attivita’ dei dipendenti uffici.
Le eventuali difficolta’ applicative dovranno essere rappresentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che porra’ in atto le iniziative di coordinamento legislativo o amministrativo, di volta in volta necessarie.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale vorra’, in particolare, rendersi interprete del contenuto della direttiva presso i presidenti dell’INPS, dell’INPDAP e dell’ENPALS.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2007

Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 1° agosto 2007
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri
registro n. 9, foglio n. 95

 

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