Novità legislative in favore delle vittime del terrorismo

Novità legislative in favore delle vittime del terrorismo

  • 5 Maggio 2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 2009, n. 58

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti. (09G0066) (GU n. 126 del 3-6-2009 )

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 2009, n. 181. Regolamento recante i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’individualita’ e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206. (09G0186)


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 2 del 9/01/2009 il Bando di concorso pubblico, con scadenza della presentazione delle domande al 9 febbraio 2009, per l’assegnazione di borse di studio, relative all’anno scolastico/accademico 2007-2008, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime e dei superstiti – figli ed orfani – delle vittime del dovere.


Segnaliamo il Decreto del Ministero dell’Interno: “Onorificenze di Vittime del Terrorismo” del 6 maggio 2008 riportato a pag. 21 della G.U. n. 149 del 27 giugno 2008

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Fac-simile di richiesta di certificazione a cui le singole Prefetture competenti sono attenute a rilasciare in particolare a favore dei familiari degli invalidi

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Finanziaria 2008: Novità legislative per le vittime del terrorismo

Legge 24/12/07 n. 244 (Finanziaria 2008)

Art 2

comma 105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle
vittime della criminalita` organizzata, di cui
all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e successive modificazioni, e ai loro
familiari superstiti, alle vittime del dovere,
di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari
superstiti, nonche´ ai sindaci vittime di
atti criminali nell’ambito dell’espletamento
delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono erogati i benefi`ci di cui all’articolo
5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004,
n. 206, come modificato dal comma 106.

comma 106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, le parole:
«calcolata in base all’ultima retribuzione»
sono sostituite dalle seguenti: «in misura
pari all’ultima retribuzione»;
b) all’articolo 5, comma 3, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni
superstiti, ancorche´ non conviventi
con la vittima alla data dell’evento terroristico,
e` altresi` attribuito, a decorrere dal 26
agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile
di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni
»;
c) all’articolo 9, comma 1, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
soggetti e` esteso il beneficio di cui all’articolo
1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;
d) all’articolo 15, comma 2, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «I benefi`ci di cui
alla presente legge si applicano anche agli
eventi verificatisi all’estero a decorrere dal
1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell’evento»;
e) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall’attuazione della presente legge»
sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto
dall’articolo 15, comma 2, secondo periodo

Art. 3

comma 123. Le disposizioni relative al diritto al
collocamento obbligatorio di cui all’articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni,
sono estese agli orfani o, in alternativa, al
coniuge superstite di coloro che siano morti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a
causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermita`
che hanno dato luogo a trattamento
di rendita da infortunio sul lavoro.

Legge n. 222 del 29/11/07 i

Art. 34.

Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonche’ ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

comma 2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell’ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.
comma 2-ter. L’onorificenza di cui al comma 2-bis e’ conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno.

comma 2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell’onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell’interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

comma 2-quinquies. L’onorificenza e’ conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

comma 2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l’onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

comma 2-septies. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento dell’onorificenza;
il possesso delle predette condizioni e’ provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall’interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

comma 3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all’articolo 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un’indennità calcolata applicando l’aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità e’ determinata ed erogata in unica soluzione nell’anno di decorrenza della pensione».

comma 3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e’ la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

comma 3-ter. L’onere derivante dai commi 3 e 3-bis e’ valutato in 2 milioni di euro per l’anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l’anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

comma 3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.

 

In ottemperanza alle disposizioni nazionali relative alle norme da adottare per il contenimento del coronavirus si informa che la Segreteria operativa di Aiviter resterà chiusa sino al  31 marzo  2022

Durante il periodo di chiusura l’attività della nostra Associazione continuerà seppur a regime ridotto.

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